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Ordinanza Interlocutoria — n. 31771/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on detention validity, remanding case pending public hearing on collective expulsion issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the joint appeals filed by Sayari Houssine against detention orders issued by the Peace Judge and the Court of Turin. The appellant argued that his detention violated Italian immigration laws and the ECHR Protocol 4 due to the illegality of his initial collective expulsion. The Court declined to rule on the merits, noting that the specific legal questions regarding collective expulsion had already been remitted to a public hearing in lower courts. Consequently, the decision was to defer the final judgment until the outcome of that public session is known.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998; Art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015: The Court of Cassation may remit a case to a new role when the legal issues raised in the appeal have already been deferred to a public hearing in lower courts, thereby suspending the final decision pending the resolution of those procedural matters.

Parole chiave

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collective expulsion detention validity immigration detention remittal to new role public hearing deferral Protocol 4 ECHR procedural remand protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 4 d.lgs. 286/1998
Art. 10-ter d.lgs. 286/1998
Art. 4 Protocollo 4 CEDU
286/1998 dell'art. 4, Protocollo 4 CEDU non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento trattandosi di espulsione collettiva.
Art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015
4476/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con i a quale il Tribunale di Torino , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs.
Art. 14 d.lgs. 286/1998
Sayari Houssine , cittadino tunisino , ricorre a questa Corte , a mezzo del ricorso rubricato al 3895/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino , richiesto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14d.lgs.
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Testo completo

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti3895/2023-4476/2023 proposto da: SAYARI HOUSSINE domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato Laura Barberio rappresenta to e dife so dall'avvocato Maurizio Veglio - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO d epositato il 2/9/2022e avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. Marco Marulli .

RITENUTO IN FATTO

RG 3895/23Sayari-Min. Interno Est. Cons. Marulli 1. Sayari Houssine , cittadino tunisino , ricorre a questa Corte , a mezzo del ricorso rubricato al 3895/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino , richiesto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all'atto del suo ingresso nel territorio nazionale non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale;

2) della violazione in relazione degli artt. 10, comma 4 e 10-terd.lgs. 286/1998 dell'art. 4, Protocollo 4 CEDU non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento trattandosi di espulsione collettiva. Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 4476/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con i a quale il Tribunale di Torino , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod . proc. civ. ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG 4476/2023 al ricorso rubricato al RG 3895/2023.

3. Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica RG 3895/23Sayari-Min. Interno Est. Cons. Marulli udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all'esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della