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Ordinanza — n. 31757/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses unjust enrichment claim due to lack of contractual remedy when public contract was invalid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy partially allowed Vincenzo Greco's cassation appeal against the Salerno Court of Appeal's dismissal of his unjust enrichment claim. Greco argued that the appellate court erred by rejecting his claim for lack of subsidiarity while simultaneously denying him a specific contractual action because the public contract was invalid under specific regulations. The court found this contradictory reasoning fatal, holding that if a specific contractual remedy exists (even if unenforceable due to formal defects), the general action for unjust enrichment is inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2041, 2042 c.c.; The general action for unjust enrichment is inadmissible when a specific contractual remedy exists, even if that remedy is unenforceable due to formal defects, as the requirement of subsidiarity is not met.

Parole chiave

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unjust enrichment subsidiarity public contract formal defects specific contractual remedy Italian civil code obligations cassation procedural contradiction sussidio per le spese d'esercizio sussidio per l'istruzione scolastica speciale supplemento di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
Art. 2042 c.c.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
art. 2042 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 31/01/2017, n. 2350
Cass., Sez. I, 22/11/2017, n. 27827
Cass., Sez. III, 11/05/2022, n. 14944
27827), nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., Sez. III, 11/05/2022, n. 14944), ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 13/03/2013, n. 6295
14944), ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass., Sez. III, 13/03/2013, n. 6295).
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Testo completo

LUIGI ABETE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 32592/2018 proposto da: GRECO VINCENZO MARIA elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Umberto Petraglia rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Greco e Giancarlo Gargione - ricorrent e - contro PROVINCIA DI SALERNO domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Tepedino e AlfonsoFerraioli -controricorrente - nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE domiciliato ex lege in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende RG 32592/18Greco-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli Avverso la sentenza della sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 955/2017 depositata il 05/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Maria Greco ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Salerno, in merito alla domanda di arricchimento senza giustificato motivo dal medesimo proposta nei confronti della Provincia di Salerno in relazione all'espletato incarico di progettista e direttore dei lavori di un tratto di variante della SS 18, ha respinto il gravame dell'istante per il difetto nella specie del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ., risultando infatti esercitabile un rimedio tipico , sebbene esso non fosseperaltro non più praticabile.

Il mezzo così proposto si vale di due motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorso e memoria la Provincia di Salerno ed il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, evocato nel giudizio a manleva dalla convenuta principale. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. poiché la Corte d'Appello, nel respingere la domanda con la trascritta motivazione, non si era data cura di considerare –ancorché essa stessa avesse valorizzato la circostanza per respingere la pure esercitata domanda di adempimento contrattuale – che detta domanda era stata rigettata per la nullità del titolo in quanto gli incarichi conferiti al Greco non erano stati formalizzati secondo le prescrizioni di cui al r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che prescrivono l'adozione della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., è fondato e merita RG 32592/18Greco-Prov. di Salerno Est.

Cons. Marulli accoglimento con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.

3. Come è noto, la proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art.2042 c.c., postula che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento (Cass., Sez. III, 31/01/2017 , n. 2350 ). Viceversa si esclude il requisito della sussidiarietà quando si disponga dell'azione contrattuale intendendosi per tale non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass., Sez.

I, 22/11/2017, n. 27827), nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., Sez. III, 11/05/2022, n. 14944), ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (Cass., Sez. III, 13/03/2013, n. 6295).

4. Ora è evidente che, fermo questo quadro di riferimento , la decisione impugnata si mostri viziata da una contraddizione insanabile: da un lato , essa ha ritenuto il ricorrente privo dell'azione contrattuale perché l'incarico conferitogli non era stato formalizzato nei modi previsti dalla legge per le obbligazioni della P.A.; dall'altro, ha peròpure negato che il ricorrente, malgrado fosse privo all'origine di un titolo contrattuale che lo legittimasse all'azione specifica, potesse esercitare l'azione di arricchimento , quantunque nella specie, per quanto da essa stessa premesso , non potesse dirsi che facesse difetto il presupposto della sussidiarietà. RG 32592/18Greco-Prov. di Salerno Est. Cons. Marulli 5. Accogliendosi perciò il primo motivo di ricorso, la sentenza va conseguentemente cassatanei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno27.9.2023. Il Presidente Dott.Giacinto Bisogni