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Ordinanza — n. 31663/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31663/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13550-2020proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., società che ha incorporato MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. con atto di fusione del 30/10/2019, in persona di Intrum Italy s.p.a. (già Tersia s.p.a.) in forza di procura del 27/11/2018 agli atti, a sua volta in persona del procuratore speciale Francesco Catarisano per procura del 10/7/2019, agli atti, rappresentat a e difes a da gli AvvocatiLEONARDO BOTTAZZI e FABIO ALBERICI p er procur a in calce alricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO S.I.A.R. S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA CRISTINA MANIACI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI PATTI d e positat o il 16/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 10 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;Ric. 2020n.13550 - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 FATTI DI CAUSA 1.1.

Regesto Legislator

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art. 2704 c.c, art. 948 c.c, art. 2700 c.c, art. 113 c.p; Ordinanza — n. 31663/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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contratto di locazione prova della proprietà diritto di riprendere il possesso della cosa leasing contratto di amministrazione d'immobili diritto di prelocazione
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13550-2020proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., società che ha incorporato MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. con atto di fusione del 30/10/2019, in persona di Intrum Italy s.p.a. (già Tersia s.p.a.) in forza di procura del 27/11/2018 agli atti, a sua volta in persona del procuratore speciale Francesco Catarisano per procura del 10/7/2019, agli atti, rappresentat a e difes a da gli AvvocatiLEONARDO BOTTAZZI e FABIO ALBERICI p er procur a in calce alricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO S.I.A.R. S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA CRISTINA MANIACI per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI PATTI d e positat o il 16/4/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 10 /202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;Ric. 2020n.13550 - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 FATTI DI CAUSA 1.1.

Il Tribunaledi Patti, con decreto del 16/4/2020, ha respinto l’opposizione proposta, a norma dell’art. 98 l.fall., da Mediocredito Italiano s.p.a., già Leasint s.p.a., avverso il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della S.I.A.R. s.r.l. aveva rigettato la sua domanda di rivendica di un immobile sito in Montagnareale, da ess a a cquistato con atto del 24/7/2009 e contestualmente concesso in locazione finanziaria alla società poi fallita, intervenuta nell’atto d’acquisto. 1.2. Il tribunale ha in primo luogo rilevato che Mediocredito, pur avendo espressamente denominat o la domanda come “azione di rivendicazione”, non aveva fornito la c.d. probatio diabolica, e cioè la prova dell’acquisto dell’immobile a titolo originario. 1.3.

Ha aggiunto che, pur a voler qualificare la domanda come “di restituzione”, il decreto impugnato era esente da vizi poiché l’opponente non aveva allegato a suo sostegno alcun titoloopponibile alla massa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., su cui fondare l’obbligazione restitutoria del curatore : il contratto di leasing, la fattura d’acquisto del bene e il verbale di consegna erano infatti privi di data certa , la quale non poteva, d’altro canto, essere desunta dall’atto pubblico di compravendita dell’immobile. 1.4. Ha infine affermato che al momento della domanda il contratto di leasingera ancora sospeso , a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., poiché l’opponente non ave va dato prova né di aver messo in mora il curatore al fine di sollecitarne la risoluzione, né che quest’ultimo vi era subentrato in luogo della società fallita, sicché difettava il presupposto logico - giuridico della restituzione.Ric. 2020n.13550 - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 1.5.

Intesa Sanpaolo s.p.a., quale società che ha incorporato Mediocredito Italiano s.p.a. con atto di fusione del 30/10/2019, con ricorso notificato il 15/ 5 /202 0 , illustrato da memoria, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in combinato disposto con l’art. 113 (recte: 112) c.p.c., censura il capo del decreto impugnato c he ha ri gettato la domanda di rivendica.

Deduce che il suo diritto di proprietà sull’immobile non era in contestazione, in quanto il giudice delegato aveva respintola domanda per la pendenza del contratto di leasing, ai sensi degli artt. 72 e 72 quater l.fall., e che pertanto, nell’emettere la statuizione impugnata, il tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione, oltretutto omettendo di esaminare la documentazione prodotta da Mediocredito e di considerare che la richiesta di riconoscimento del diritto era volta ad ottenere la condanna del curatore alla restituzione del bene. 2.2.

Con il secondo motivo, che denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in combinato disposto con l’art. 113 c.p.c., la ricorrente, nel contestare che il contratto di leasing fosse privo di data certa, lamenta il rigetto della domanda restitutoria. 2.3. Il ricorso è inammissibile. 2.4. L’opposizione è stata infatti respinta anche sul rilievo, rimasto incensurato, che al momento della proposizione della domanda difettava il presupposto logico - giuridico della restituzione, perché il contratto di leasing doveva ritenersi sospeso a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., non avendo Ric. 2020n.13550 - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 l’opponente dato prova di aver messo in mora il curatore onde ottenerne la manifestazione di volontà di scioglimento o di subentro nel contratto medesimo. 2.5.

Tale ratio decidendi (pur ponendosi in palese contraddizione col precedente assunt o del tribunale , secondo il quale il contratto di leasingera privo di data certa opponibile al Fallimento) è di per sé stessa idonea a fondare la statuizione di rigetto della domanda restitutoria indubitabilmente azionata dall’allora Mediocredito Italiano (e respinta per la medesima ragione anche dal G.D.): a norma degli artt. 72 e 72 quater l.fall., il contratto di leasing , per effetto del la dichiarazione di fallimentodell’utilizzatore, rimane infatti sospeso in attesa che il curatore decida di subentrarvi (per esercitare il diritto di opzione, con il conseguente acquisto, in capo al fallito, della proprietà del bene, pagandone in prededuzione i relativi oneri) ovvero disciogliersi dallo stesso, con la conseguenza che solo in quest’ultimo caso (e a partire dal momento dello scioglimento del contratto:

“in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene …”: art. 72 quater, comma 2°, l.fall.) la concedente ha il diritto di chiedere la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria. 2.6. Trova dunque applicazione nella specie il principio, costante e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando la decisione si fonda su una pluralità di rationes, ciascuna sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, la mancata impugnazione di una di esse comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza dei motivi fatti valere non potrebbe comportare la cassazione della pronuncia, che continuerebbe a fondarsi sulla ratio non impugnata (fra molte, da ultimo, Cass.nn. 4678/022, 17182/020, 13880/020).Ric. 2020n.13550 - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar