Italian court allows expulsion appeal by Senegalese citizen, mandating concrete family life assessment over automatic expulsion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal filed by Gadiaga Balla against a peace judge's order dismissing his expulsion request. The court held that the lower judge failed to conduct a concrete comparative assessment between the applicant's right to private and family life and the public interest in expulsion. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new trial with proper evaluation of family ties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; Art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: The prohibition of expulsion under Art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 has a general protective character, requiring the judge to specifically examine the nature and effectiveness of family, cultural, and social ties with the country of origin when assessing the risk of violating the right to private and family life.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25433/2022proposto da: GADIAGA BALLA domiciliato in Roma presso lo studio de ll'avvocato Francesco Zofrea che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA -intimata - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di R OMA d epositata il 28/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. Marco Marulli .
RITENUTO IN FATTO
1. Gadiaga Balla , cittadino senegalese , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Roma, attinto dal medesimo ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 1° settembre RG 25433/22 Gadiga-Pref. Roma Est. Cons. Marulli 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Roma a mente dell'art. 14, comma 5-ter, d .lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 in relazione alla CEDU, avendo il decidente omesso di effettuare in concreto una valutazione comparativa tra il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente e l'interesse pubblico alla sua espulsione.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod . proc. civ. ma solo a mezzo di " atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico motivo del proposto ricorso è fondato e va pertanto accolto. Premesso, per vero , che, come ripetutamente affermato da questa Corte, p er effetto delle modifiche introdotte nella disciplina del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, si ché occorre per il diniego la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998(Cass., Sez.
VI-I, 28/06/2018 , n. 17070 ), va qui ribadito il principio, anch'esso reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui « il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma RG 25433/22 Gadiga-Pref. Roma Est. Cons. Marulli protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine (Cass., Sez.
I,26/07/2023, n. 22508).
3. La decisione impugnata non si è attenuta al detto principio di diritto, si ché essa va cassata e la causa va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , cassa l'impugnata ordinanza e rinvia la causa avanti al Giudice di pace di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di co