Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to fact-finding on language knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground alleged a violation of law based on the applicant's lack of English knowledge. The applicant argued the expulsion order was not translated into a language he understood, yet the lower court had already established he requested an English translation. The Court ruled that challenging the legal application of this fact-finding attempted to revise the factual findings, a power reserved exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 2; Art. 13, comma 7, t.u. imm.: A cassation appeal alleging violation or false application of law cannot challenge the factual findings established by the lower court regarding the applicant's language knowledge, as such facts constitute an indispensable premise for the legal syllogism and cannot be re-examined by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26030/2022R.G. proposto da Hossan Md A sadul , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Russo , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno , viaLuigi Cacciatore, 55 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Ragusa -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa , de positat a i l 12 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Md Asadul Hossan propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza Oggetto: immigrazione - espulsione del Giudice di Pace di Ragusa, de positat a il 1 2 settembre 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Ragusae del contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 13, settimo comma, t.u. imm., per aver l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo il decreto di respingimento benché non tradotto in una lingua a lui conosciuta per l’impossibilità di reperire un interprete; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muov e dall’assunto della mancata conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui il provvedimento di respingimento a lui comunicato era stato tradotto che risulta smentito dall’ordinanza impugnata la quale, sul punto, ha affermato che « la PA ha correttamente emesso nei confronti dell’odierno ricorrente il decreto di respingimento, tradotto in lingua inglese come richiesto»; - l’accertamento operato dal giudice di merito – a lui riservato – in ordine alla avvenuta richiesta dello straniero di ricevere copia del provvedimento espulsivo tradotto nella lingua inglese consente di ritenere che tale lingua fosse di sua conoscenza; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr.
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,