Italian court dismisses detention order due to mismatch between expulsion risk and asylum claim basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Saidi Imed's appeal against a Rome court's detention order, ruling the decision legally flawed. The lower court detained the Tunisian citizen based on a flight risk, while the local police had originally requested detention only because the asylum claim was deemed pretextual. The court held that the detention order violated the principle of correspondence between the requested measure and the actual grounds, as the detention could not be justified by an expulsion risk when the asylum request itself was the contested issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015; Art. 13 comma 4-bis d.lgs. 286/1998: The administrative authority must ensure the grounds for detaining a foreigner requesting international protection correspond to the specific reasons for the request, and a detention order based on flight risk is invalid if the underlying asylum claim is found to be pretextual.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 10742/2022proposto da: SAIDI IMED domiciliato in Roma presso lo studio de ll'avvocato Jacopo Di Giovanni che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO-QUESTURA DI ROMA -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE diROMA depositato il 2 9 / 10/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. Marco Marulli .
RITENUTO IN FATTO
1. Saidi Imed , cittadino tunisino , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Roma , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha prorogato il trattenimento del medesimo in atto presso il RG 10742/22 Saidi-Min. Interno Est. Cons. Marulli locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo che, avendo il decidente adottato l'impugnato provvedimento di proroga ritenendo sussistente un pericolo di fuga, quando viceversa il Questore aveva motivato la richiesta ritenendo pretestuosa la domanda del ricorrente di protezione internazionale, risulterebbero perciò violati l'art. 6 d.lgs. 142/2015 e l'art. 112 cod. proc. civ. Non hannosvolto attività difensiva le amministrazioni convenute . RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
3. E' ben vero che a mente dell'art. 6 d.lg.142/2015 il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale presso il CPR è consentito, tra l'altro, a mente del comma 2, lett.
d) quando sia "necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso". Tuttavia, ciò non svincola il decidente dal pronunciarsi in conformità alla domanda, sicché, dovendo il sindacato giur i sdizionale svilupparsi, nel caso che ne occupa, in adesione al requisito della strumentalità della domanda di protezione addotto dal Questore a fondamento della formulata richiesta, il Tribunale, che invece ha elevato a presupposto del suo accoglimento il pericolo di fuga, è venuto manifestamente meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l'effetto di rendere perciò viziata la propria decisione, non diversamente, del resto, da quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare in relazione all'analoga questione postasi in materia di espulsione, escludendosi che il RG 10742/22 Saidi-Min.
Interno Est. Cons. Marulli giudice possa accertare una diversa causa espulsiva rispetto a quella oggetto di contestazione (Cass., Sez. VI-I, 18/10/2022, n. 30648).
4. Il ricorso va dunque accolto ed il decreto impugnato va conseguentemente cassato senza rinvio.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato senza rinvio . Condanna le intimate al pagamento in favore del ricorrente delle spese, che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e, quanto al giudizio di merito, in euro 1200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, somme queste tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Cosi deciso in Roma nella camera di consig