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Ordinanza — n. 31503/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for mixing distinct legal grounds into a single indirect request for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant mixed distinct legal grounds into a single, non-autonomous request. The applicant alleged violations of immigration law, lack of motivation, and procedural defects simultaneously, effectively asking the court to re-evaluate the merits of the case. The court rejected this approach as it improperly attempts to assign the lower court the task of isolating and re-evaluating specific grievances under the standard of review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 13 d.lgs. 286/1998: A cassation appeal is inadmissible if it mixes heterogeneous grounds of review into a single indirect request for retrial, thereby improperly assigning the court of law the function of defining the legal content of the applicant's complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal mixed legal grounds indirect retrial request immigration law review procedural defect misura di allontanamento nel diritto degli stranieri partenza volontaria protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs.
Art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998
286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievodella violazione dell'art.
Art. 13, commi 3, 4 e 5-bis d.lgs. 286/1998
286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874
Marulli utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse»(Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874).
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Testo completo

ZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24258/2022proposto da: LEKA SAVERIO domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoGianni Dionigi - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PERUGIA d epositato il 18/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. Marco Marulli.

RITENUTO IN FATTO

1. Leka Saverio , cittadino albanese , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Perugia, richiesto dal locale Questore ai sensi degli artt. 13, comma 5-bis, RG 24258/22 Leka-Min.Interno Est. Cons. Marulli d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievodella violazione dell'art. 13, commi 3, 4 e 5-bis d.lgs. 286/1998 , dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, oltre che per la mancata concessione della partenza volontaria, avendo il decidente pronunciato l'impugnata convalida quantunque l'unico caso in cui è consentito disporre « l'allontanamento » immediato riguarda lo straniero sottoposto a procedimento penale, condizione non riconoscibile in capo al ricorrente, peraltro titolare nel nostro paese di una posizione lavorativa.

Non ha svolto attività difensival'amministrazione convenut a . RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico mo tivo del proposto ricorso è inammissibile, sostanziandosi nell'indiretta sollecitazione ad una rinnovazione del giudizio di merito. La prospettazione ricorrente si mostra, infatti, del tutto irrituale; essa opera, contro ogni obbligo di specificità, un 'inammissibile mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei e non autonomamente identificabili, deducendo nel contempo che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da un errore di diritto (violazione dell'art. 13, d.lgs. 286/1998), da un vizio di nullità (carenza di motivazione) e da un errore di giudizio (difetto di istruttoria), in tal modo chiamando la Corte ad esercitare un uffic io che non le pertiene, posto che, come già si è altrove affermato, una prospettazione siffatta «mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero RG 24258/22 Leka-Min.Interno Est.

Cons. Marulli utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse»(Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874).

3. Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater .

P.Q.M.

Dichiarail ricorso inammissibile . Cosi deciso in Roma nella camera di consigl