Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Benzi Dante, filed a counter-appeal against a bankruptcy decree, but remained silent after the court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15054/2016 R.G. proposto da : BENZI DANTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA (CNTGLC67L19H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPECCHI MARCO (CPCMRC70T28D969U) -ricorrente- contro FALLIMENTO FEDERICA SRL -intimato- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO FEDERICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MASSIMILIANO (DLCMSM66M01H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCARFI STEFANO (SCRSFN68T27E463S) -ricorrente incidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE SAVONA n.3319/2014 depositata il 09/05/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori