Italian Court dismisses asylum appeal due to missing lawyer's date certification on power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Emmanuel Omorogbe's cassation appeal inadmissible because his power of attorney lacked the mandatory certification of the date of issuance. The applicant argued for the recognition of international protection, but the Ministry of the Interior did not defend the case. The court ruled that under specific judicial interpretations, this document requires explicit certification of the date to be valid, and the absence of this element renders the appeal procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, sesto periodo, d.lgs. 25/2008; Art. 380-bis c.p.c.: In asylum proceedings, a power of attorney must be accompanied by the lawyer's specific certification of the date of issuance; failure to provide this renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25410/2022 R.G. proposto da : OMOROGBE EMMANUEL, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e/o DOM DIG presso lo studio dell’avvocato VERDINI VALENTINA (VRDVNT81E49B300B) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO/MONZA -intimata- nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE MILANO n. 18288/2019 depositatoil 21/09/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale Ordinario di Milano, con ordinanza pronunciata in data 04.05.2022, ha respinto il ricorso proposto da OMOROGBE EMMANUEL, cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione Territoriale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Avverso il suddetto decreto, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi . L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui chiede di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis è del seguente tenore: “Ritenuto che, essendo la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva della certificazione da parte del difensore delladata di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass.
Sez. Un. n. 15177/2021)”. Non occorre riassumere i motividi ricorso, ritenendo il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., profilandosi l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura. Invero, la procura, depositata in data 24.02.2022 contestualmente al ricorso, è priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio, ai sensi dell'art. 35 bis, tredicesimo comma d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.
Le Sezioni Unite, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l'art. 35 bis, tredicesimo comma citato (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), sesto periodo, nella parte in cui prevede che, nella materia della protezione internazionale, «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima», richiede un ulteriore elemento di specialità rispetto all’ordinaria ipotesi di rilascio della procura speciale per il ricorso di cassazione, regolata dall’art. 365 c.p.c., contemplando l’onere per il difensore di certificare specificamente la data di conferimento della procura, che deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata.
Peraltro, la Corte costituzionale, investita, con ordinanza di questa Corte di Cassazione del 23 giugno 2021, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come interpretato dalle Sezioni unite civili, ha dichiarato non fondata la questione, con sentenza n. 13/2022. Occorre, infine, chiarire che la procura a ricorrere, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo deve essere conferita posteriormente al momento della pubblicazione della decisione impugnata ma deve essere accompagnata dalla certificazione del difensore specificamente della data di suo conferimento, non essendo sufficiente la mera “supposizione della posteriorità” della data della stessa (SSUU n. 15177/2021 - Corte Cost. n . 13/2022 – Cass. n. 2142/2023).
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass.
Sez. Un. n. 32001/2022), condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c