Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31452/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge the unchallenged ground of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31452/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the primary legal reasoning of the lower court. The lower court rejected the opposition based on multiple independent grounds, including the lack of a formal asylum application and the timing of the request relative to the expulsion order. Since the appellant only contested one of these sufficient reasons while leaving others unchallenged, the appeal lacked the necessary legal interest to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998; Art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011: An appeal is inadmissible for lack of interest when the decision rests on multiple independent and sufficient grounds, and the appellant fails to challenge all of them.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal interest multiple independent grounds asylum application timing expulsion order validity Cassation procedure definitive reasoning domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 7 d. lgs. 25/2008
inviata in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, dovendosi perciò escludere la possibilità di applicare il disposto dell’art. 7 d. lgs. 25/2008.
Art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
Artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5437/2020
286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020).
Cass. 9752/2017
Cass., Sez. U., 7931/2013
9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

sizione a decreto di espulsione Ud.13/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3657/2023 R.G. proposto da : GHOSH ANIK, elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Umberto n.27, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Zofrea, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, domiciliati in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma n.46806/2022 R.G. depositata il20/1/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Anik Ghosh, con ricorso ex artt. 13 d. lgs. 286/1998 e 18 d. lgs. 150/2011, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 31 ottobre 2022, rappresentando la propria volontà di presentare domanda di protezione internazionale e chiedendo, pertanto, la sospensione del procedimento. Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 20 gennaio 2023, constatava che nessuna domanda di protezione era mai stata avanzata, osservava che una simile domanda, comunque, non avrebbe comporta to l’annullamento dell’espulsione e rigettava , di conseguenza,l’opposizione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Anik Ghosh, svolgendo un unico motivo. La Prefettura di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che:

3. Il motivo di ricorso proposto sostiene che il giudice di pace, convalidando il provvedimento prefettizio di espulsione, sia incorso in una palese violazione dell’art. 7 d. lgs. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio nazionale sino alla decisione sulla domanda di protezione internazionale. Si deve poi intendere come richiedente asilo – in tesi di parte ricorrente - lo straniero che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, e su cui non sia stata ancora adottata una decisione definitiva, o anche solo che abbia manifestato la volontà di volerla richiedere. Di conseguenza, l’inoltro della p.e.c. da parte del Ghosh alla Questura competente, avente a oggetto la richiesta di formalizzazione della domanda, era atta a dimostrare e palesare la sua volontà di dare avvio alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha osservato che il migrante non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale, ma si era limitato a rappresentare la propria volontà di proporre una simile richiestacon una p.e.c. inviata in epoca successiva all’emissione del decreto di espulsione, dovendosi perciò escludere la possibilità di applicare il disposto dell’art. 7 d. lgs. 25/2008. Ha rilevato, inoltre, che nel caso in cui, come nella specie, la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. 5437/2020).

Il rilievo conclusivo del giudice di pace (“dunque, anche laddove la domanda di protezione internazionale fosse stata effettivamente presentata, il ricorso sarebbe risultato allo stesso modo infondato”) rende evidente come la decisione impugnata si fondi , nella sua logica,su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente sufficiente a sorreggerla. Il motivo di ricorso in esame non formula alcuna contestazione in ordine alla seconda ratio decidendi. Ne discende, inevitabilmente, la sua inammissibilità.

Infatti, ove la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della decisione (Cass. 9752/2017, Cass., Sez. U., 7931/2013).

5. La costituzione delle amministrazioni intimate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto