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Ordinanza Interlocutoria — n. 31435/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on public procurement reimbursement and indemnity claims against the Council of Ministers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31435/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by Fibe Spa against the Milan Court of Appeal's decision to terminate the dispute between So.ge.sa. and Fibe. Fibe argued that judicial determination of reimbursement rights should not be precluded by administrative reporting failures and claimed a right to indemnity from the Council of Ministers. The court rejected these arguments, noting the specific procedural requirements for public service contracts and the lack of evidence supporting the alleged indemnity claim.

Regesto Legislator

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Art. 1 d.l. n. 245/2005; Art. 1720 c.c.: The court held that judicial determination of reimbursement rights in public service contracts is not precluded by administrative reporting failures and that a mandataria without representation is not automatically entitled to indemnity from the mandante.

Parole chiave

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public procurement contracts administrative reporting requirements judicial reimbursement rights mandate indemnity claims ne bis in idem principle Council of Ministers liability waste management services rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 1 d.l. n. 245/2005, converted in Law n. 21/2006
Art. 12 d.l. n. 90/2008, converted in Law n. 123/2008
O.P.C.M. n. 3479/2005
123/2008, nonché della O.P.C.M. n. 3479/2005 e delle ordinanze del Commissario delegato nn.
Ordinances of the Delegated Commissioner n. 1/2008 and n. 48/2008
Art. 1720 c.c.
Art. 111, para. 6 Cost.
Art. 132, para. 2, no. 4 c.p.c.
articolo 1720 c.c
nei confronti di Fibe; che, con il secondo motivo, la Fibe denuncia la violazione dell’articolo 1720 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I n. 18152/2022
Cass. sez. I n. 18152/2022, sez.
Cass. sez. III n. 11605/2020
Corte d'appello di Napoli n. 4076/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9476/2018 R.G. proposto da : FIBE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D ’ AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato CARBONE BENEDETTO GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRI’ ENNIO; -ricorrente- contro SOGESA SOCIETA’GENERALE SERVIZI E APPALTI SRL; -intimata- e PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - FIBE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

D’AREZZO, 18, presso lo studio dell’avvocato CARBONE BENEDETTO GIOVANNI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGRI’ ENNIO; -controricorrenteal ricorso incidentale - avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 4056/2017 depositata il 26/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che la So.ge.sa. srl, convenendo in giudizio la Fibe spa e la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), riferiva di avere svolto il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, in esecuzione di contratti aventi scadenza il 31 dicembre 2007, prorogati per il perdurare dello stato di emergenza; riferiva che le attività svolte sino al 31 dicembre 2007 erano state remunerate e che quelle svolte nel corso del primo semestre dell’anno 2008 erano rimaste impagate; quindi chiedeva di accertare l’inadempimento contrattuale di Fibe e di condannarla al pagamento di € 260.986,44 o, a titolo di indebito arricchimento, di € 207.071,27; inoltre, agiva in via surrogatoria nei confronti della PCM per il pagamento della stessa somma, sul presupposto che quest’ultima fosse tenuta al pagamento in favore di Fibe, a titolo contrattuale o extracontrattuale; che la Fibe proponeva domanda di manleva chiedendo la condanna di PCM a tenerla indenne dal pagamento di quanto eventualmentericonosciuto come dovuto a So.ge.sa.; che l’adìto Tribunale di Milano, superate varie eccezioni in rito, condannava la Fibe al pagamento in favore di So . g e. sa . e rigettava tutte ledomande nei confronti di PCM; che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto tra So.ge.sa. verso Fibe (essendo la lite stata transatta dalle parti) e confermava il rigetto della domanda di manleva di Fibe verso la PCM; che la Fibe propone ricorso in via principale e la PCM in via incidentale, quest’ultimo resistito da Fibe, mentre la So.ge.sa. non ha svolto attività difensiva; che, con il primo motivo, la Fibe imputa alla Corte milanese la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 d.l. n. 245/2005, convertito in legge n. 21/2006, 12 d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, nonché della O.P.C.M. n. 3479/2005 e delle ordinanze del Commissario delegato nn. 1/2008 e 48/2008, per avere erroneamente ritenuto che l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione fosse un requisito necessario per ottenere il rimborso di quanto corrisposto a So.ge.sa. e che l’accertamento giudiziale del diritto al rimborso fosse precluso dalla mancata rendicontazione nel procedimento amministrativo, così da impedire al ricorrente di dimostrare il proprio diritto in giudizio con mezzi diversi ma equipollenti alla rendicontazione amministrativa, quali desumibili direttamente dall’accertamento compiuto dal giudice di primo grado con l’accoglimento della domanda di pagamento proposta da So.ge.sa. nei confronti di Fibe; che, con il secondo motivo, la Fibe denuncia la violazione dell’articolo 1720 c.c. per essere stato violato il suo diritto di vedersi rimborsare, quale mandataria senza rappresentanza, dalla PCM, quale mandante, i costi sostenuti nell’espletamento del mandato e di essere tenuta indenne dai danni subiti a causa dell’espletamento dell’incarico, non avendo la Corte territoriale ammesso l’accertamento giudiziale del diritto al rimborso; che, con il terzo motivo, la Fibededuce la violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, in relazione a una sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 4076/2015) che, in fattispecie analoga, avrebbe accertato il diritto di Fibe di essere manlevata, pur in assenza di procedura di rendicontazione; che il quarto motivo denuncia motivazione assente o apparente, in violazione degli articoli 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., essendosi la Corte di merito limitata a recepire le difese della PCM, omettendo di prendere in adeguata considerazione i documenti prodotti da Fibe a sostegno della domanda; che la PCM deduce, in via incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

CONSIDERATO che il ricorso principale sollecita un approfondimento sulla funzione della procedura di rendicontazione prevista dall’OPCM n. 3479/2005, quale modalità (necessaria o no) per consentire a Fibe, quale affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, di rivalersi avverso la PCM delle somme corrisposte alla società (So.ge.sa.) fornitrice del servizio, tenendo conto dei precedenti di legittimità (cfr. Cass. sez. I n. 18152/2022, sez. III n. 11605/2020); che si pone anche la questione della opponibilità a PCM degli accertamenti svolti in sede giudiziaria (e delle modalità in cui compierli) nel rapporto tra i terzi fornitori e gli affidatari del servizio; che quindi il ricorso presenta profili di novità che ne consigliano la trattazione in udienza pubblica.

P.Q.M.

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