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Ordinanza Interlocutoria — n. 31430/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on arbitration award validity, ordering public hearing to decide if public law rules apply.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31430/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal regarding the validity of an arbitration award and ordered a public hearing. The appellant argued that arbitrators incorrectly nullified a price revision clause, while the appellee contended the award violated mandatory public law norms. The court determined that the admissibility of challenging the award for violating mandatory rules requires a public hearing to assess whether such a violation is reviewable ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 829, comma 3 c.p.c.; Art. 1339 c.c.: The admissibility of an appeal against an arbitration award for violation of mandatory legal norms is not reviewable ex officio unless expressly provided by law or contrary to public order, requiring a public hearing to determine this threshold.

Parole chiave

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arbitration award validity mandatory public law norms price revision clause public hearing requirement ex officio reviewability public procurement contracts arbitration appeal admissibility spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 7 d.lgs. 163/2006
Art. 115 d.lgs. 163/2006
Art. 1418 c.c.
Art. 1419 c.c.
Art. 1339 c.c.
Art. 829, comma 3 c.p.c.
art. 1339 c.c
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27009/2018 R.G. proposto da : DE GIORGI GLOBAL SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA n. 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO,rappresentata e difes a dall ’ avvocato CAGGIULA ALFREDO; -ricorrente- contro COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato QUINTO PIETRO; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO LECCE n. 789/2018 depositata il 19/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che la società De Giorgi Global Service ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’impugnazione del lodo arbitrale del 30.10.2013 che aveva rigettato le domande della società De Giorgi di risoluzione del contratto stipulato il 18.7.2008 con il Comune di San Donato di Lecce, all’esito di gara pubblica indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica; che la controversia ha ad oggetto la questione della validità della clausola revisionale, avendo il Comune avviato un procedimento in autotutela finalizzato all’annullamento della procedura di gara, cui la società aveva reagito instaurando il giudizio arbitrale per il pagamento dei canoni comprensivi della revisione dei prezzi; che gli arbitri avevano dichiarato la nullità della clausola revisionale di cui all’art. 23 del capitolato speciale di appalto, ne avevano disposto la sostituzione automatica in via equitativa, ex art. 1339 c.c., e condannato il Comune al pagamento delle opere eseguite eccedenti l’ordinaria amministrazione; che, a sostegno dell’impugnazione del lodo, la De Giorgi aveva denunciato l’errore di diritto compiuto dagli arbitri per avere dichiarato la nullità della clausola revisionale, per averla contraddittoriamente applicata e per avere omesso di pronunciare su un profilo di domanda condannatoria; che la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della De Giorgi con la sentenza in epigrafe indicata, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, resistito dal Comune di San Donato di Lecce.

CONSIDERATO che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione dell’art.112 c.p.c. e, in subordine, omessa valutazione di un punto decisivo del giudizio e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione delle regole di diritto di cui agli artt. 7 e 115 d.lgs. 163/2006, 1418, 1419 e 1339 c.c., per avere la Corte territoriale condiviso, in sostanza, la valutazione arbitrale di nullità della clausola revisionale, con conseguente applicazione di un parametro revisionale sostitutivo tratto da norme imperative, in tema di revisione prezzi negli appalti pubblici; che la Corte d’appello ha ammesso l’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, implicitamente interpretandola come volta a denunciarne la contrarietà all’ordine pubblico, exart. 829, comma 3, c.p.c.; che i motivi di ricorso e il controricorso si appuntano, da prospettive divergenti, sulla questione di fondo della validità o nullità della clausola revisionale esaminata dagli arbitri, ma non trattano la questione della impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto (qualificate come imperative), che è ammessa solo “se espressamente disposta dalle parti o dalla legge” o in caso di contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis); che si pone quindi il tema –da approfondire in udienza pubblica – della rilevabilità d’ufficio della predetta questione in sede di legittimità, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto;

P.Q.M.

dispone la trattazione della causa in u