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Ordinanza — n. 31404/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal claiming factual error on bankruptcy grounds and service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting claims of factual error regarding bankruptcy prerequisites and service of process. Recurrents argued the lower court ignored alternative proof documents and failed to conduct necessary searches for service. The court ruled these were errors of judgment on interpreting procedural records, not factual errors under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 143 c.p.c.; The revocation remedy for Cassation judgments requires a factual error, excluding challenges to the court's evaluation of procedural records or interpretation of legal provisions.

Parole chiave

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revocation appeal factual error bankruptcy prerequisites service of process errors of judgment Code of Civil Procedure procedural records permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Invero, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha più volte chiarito che la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
Art. 1, comma 2, l.fall.
20635/2017; Cass. 10040/2022).
Art. 15, comma 4, l.fall.
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 391 bis c.p
Invero, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha più volte chiarito che la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c.
art. 143 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15909/2019 R.G. proposto da : EDIL CREATION PAVING SAS DI DI LAURO MICHELE E C, DI LAURO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato VAIARELLI SABRINA (VRLSRN66R45L219Y) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAVANETTO MATTEO (PVNMTT71S13D705E) -ricorrente- contro FALLIMENTO EDIL CREATION PAVING SAS E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO DI LAURO MICHELE, PROCURA REPUBBLICA SEDE PRESSO TRIBUNALE FORLI', AZ COSTRUZIONI IN LIQUIDAZIONE SRL, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30518/2018depositata il 23/11/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 30518/2018, pubblicata il 23/11/2018, ha respinto il ricorso della Edil Creation Paving sas di Di Lauro Michele e C. e del socio accomandatario Di Lauro, avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2014, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dalla società e dal socio avverso sentenza dichiarativa del fallimento . In particolare, con tale sentenza, sono stati respinti il primo motivo di ricorso, essendosi rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova del possesso congiunto dei tre requisiti previsti di non fallibilità, «con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa anche all’anno 2012 o altra documentazione comunque idonea a provare i detti requisiti», il che non era avvenuto (essendo invece inammissibili le produzioni effettuate in sede di legittimità, ai sensi dell’art.372 c.p.c.), ed il secondo motivo, in punto di legittimità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata ai sensi dell’art.143 c.p.c. presso l’ultima residenza nota del Di Lauro, considerato che, come risultava dagli atti, una prima notifica non era andata a buon fine, per non essere il Di Lauro reperibile né conosciuti residenza, domicilio o dimora e non incideva il trasferimento in altro indirizzo della società dall’inizio del 2013, annullato dall’Ufficio Anagrafe, nel dicembre 2012, e la «ricomparsa da irreperibilità» del Di Lauro su domanda del 24/6/2013, allorché la notificazione ex art.143 c.p.c. si era già perfezionata.

Avverso la suddetta pronuncia la società Edil Creation ed il socio Di Lauro propongono ricorso per revocazione, notificato il 13/5/2019, affidato a due motivi, nei confronti di Fallimento Edil Creation Paving sas e di AZ Costruzioni in liquidazione srl (che non svolgono difese). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l’errore di fatto su cui sarebbe fonata la sentenza impugnata, in punto di possibilità per i reclamanti di dare la prova della sussistenza dei presupposti di fallibilità alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento (23/9/2013), avendo la Corte di Cassazione trascurato di considerare che, come emergeva dalle «risultanze processuali», la società, di persone, non disponeva di contabilità non avendo lavorato nel 2012, e che non erano scaduti, all’epoca della declaratoria di fallimento, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; con il secondo motivo, si denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, nel respingere il secondo motivo del ricorso per cassazione, con il quale si era lamentata la violazione e/o falsa applicazione del’art.143 c.p.c. , avendo ritenuto sussistenti «le indagini e le ricerche che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto espletare per potere poi dare corso alla notificazione ai sensi dell’art.143 c.p.c.», indagini mai poste in essere.

2. Entrambe le censure sono inammissibili. Invero, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha più volte chiarito che la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cas. 14608/2007;

Cass. 20635/2017; Cass. 10040/2022). Orbene, i motivi involgono la contestazione non di errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte quanto di errori di giudizio nell’interpretazione degli atti, avendo questa Corte, nella sentenza impugnata, ritenuti infondati i motivi di ricorso, (a) per non essere stata data la prova dal debitore dei requisiti di non fallibilità ex art.1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. con « qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa» (Cass. 35381/2022;

Cass. 25025/2020), (b) per avere ritenuto, in caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non rilevante come causa di nullità della notificazione l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna (Cass. 32444/2021; v. Cass. 40467/2021, sulla necessità che nella relata di notifica l’ufficiale giudiziario dia espresso conto delle effettive ricerche compiute nel luogo di ultima residenza nota).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ov