Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Benzi Dante, had not acted to contest the court's suggestion to terminate the proceedings, while the respondent, Erchi SRL, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by silence and extinguished the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the court's proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15057/2016 R.G. proposto da : BENZI DANTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI GIANLUCA (CNTGLC67L19H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPECCHI MARCO (CPCMRC70T28D969U) -ricorrente- contro FALLIMENTO ERCHI SRL IN LIQUIDAZIONE DEL CURATORE DOTT.EMANUELE GAROZZO -intimato- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO ERCHI SRL IN LIQUIDAZIONE DEL CURATORE DOTT.EMANUELE GAROZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MASSIMILIANO (DLCMSM66M01H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCARFI STEFANO (SCRSFN68T27E463S) -ricorrente incidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE SAVONA n.3317/2014 depositata il 09/05/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori