Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Condofuri, did not request a decision on the proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27959/2020 R.G. proposto da: COMUNE CONDOFURI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FUSCO rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO CALLIPO (CLLGTN64R11E041M) -ricorrente- contro MAFRICI ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO SBRANA (SBRFRC60B03D969F) -controricorrente- nonché contro ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI REGIONE CALABRIA, ASSESSORE ALL'URBANISTICA REGIONE CALABRIA -intimati- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.376/2020depositata il 04/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 09/11/2023