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Decreto — n. 31184/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 31184/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 31184/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12085/2020 R.G. proposto da: FAZZOLARI IOLANDA, CORDI' GIUSEPPE, CORDI' EUGENE, CORDI' WALTER VINCENT, CORDI' MARILYN TERESA, CORDI' WAYNE PETER, BELCASTRO ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA (DLCGCS73D04I549E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FALLETTI (FLLNGL49B09I725Q) -ricorrente- contro LA ECONOMICA SOC COOP EDILIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CIANFLONE (CNFLSN81R55D976D), GIOVANNA MORELLO (MRLGNN75L66H224S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA -intimato- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.800/2019depositata il 03/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31184/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 12085/2020 R.G. proposto da: FAZZOLARI IOLANDA, CORDI' GIUSEPPE, CORDI' EUGENE, CORDI' WALTER VINCENT, CORDI' MARILYN TERESA, CORDI' WAYNE PETER, BELCASTRO ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA (DLCGCS73D04I549E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FALLETTI (FLLNGL49B09I725Q) -ricorrente- contro LA ECONOMICA SOC COOP EDILIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CIANFLONE (CNFLSN81R55D976D), GIOVANNA MORELLO (MRLGNN75L66H224S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA -intimato- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.800/2019depositata il 03/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese spese di difesa perenzione dell'esecuzione della decisione condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12085/2020 R.G. proposto da: FAZZOLARI IOLANDA, CORDI' GIUSEPPE, CORDI' EUGENE, CORDI' WALTER VINCENT, CORDI' MARILYN TERESA, CORDI' WAYNE PETER, BELCASTRO ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA (DLCGCS73D04I549E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO FALLETTI (FLLNGL49B09I725Q) -ricorrente- contro LA ECONOMICA SOC COOP EDILIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CIANFLONE (CNFLSN81R55D976D), GIOVANNA MORELLO (MRLGNN75L66H224S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA -intimato- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.800/2019depositata il 03/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 08/11/202