Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a local health authority, had not responded to the court's proposal for case definition after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12501/2020 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA V.FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI (GGLSFN64C10F839N) rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE (NRDNTN65E28F839A) -ricorrente- contro CENTRO MEDICO CAMPANO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ARRIGO VII, 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO (BRRNTN73M28H501O) rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CAPPELLO, GIOVANNI TERRERI (TRRGNN68T02F839M) -controricorrente- avverso sentenza di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.745/2019 depositata il 13/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari. Così deciso in Roma,il 09/11/2023 Il