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Ordinanza — n. 30931/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares litigation ended due to parties' settlement agreement and expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30931/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the subject matter of the dispute ended following a joint request by the parties to terminate the proceedings via settlement. The case involved trademark validity challenges between Hotel Cipriani s.p.a. and Cipriani Arrigo regarding Altunis Trading, which had previously sought cassation against an appellate judgment. The court ruled that because the parties concluded a transaction, the appeal lost its effect and the matter ceased, rather than being dismissed for lack of interest.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties conclude a conventional agreement to define the dispute during a litigation appeal, the Court must declare the subject matter ended, causing the appealed judgment to lose effect.

Parole chiave

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cessazione materia contendere transazione giudiziale venire meno sentenza disinteresse sopravvenuto compensazione spese ricorso cassazione accordo convenzionale marchio internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980
Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass.
Cass. 19 aprile 2023, n. 10483
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6584/2018 R.G. proposto da: Cipriani Arrigo e Altunis - Trading Gestao e Serviços Lda , elettivamente domiciliati presso l’avvocato Andrea Atteritano che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Ghirardi; ricorrenti contro Hotel Cipriani s.p.a., elettivamente domiciliato presso l’avvocato Angelo Anglani che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Aberto Toffoletto e Paolo Lazzarino; controricorrente e ricorrente incidentale avverso sentenza della Corte d'appello di Roman. 21/2019 depositata il 5gennaio 2019.

Sez. I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere Massimo Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ─ Con separati ricorsi del 5 luglio 2019, i quali risultano entrambi iscritti al n. 21646/2019 R.G., Hotel Cipriani s.r.l.,da un lato, e Cipriani Arrigo, in proprio e quale legale rappresentante di Altunis- Trading Gestao e Serviços Lda dall’altro, hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 21/2019 della Corte d'appello di Roma; Hotel Cipriani s.r.l. ha successivamente presentato controricorso e ricorso incidentale ripetitivo dell’originario ricorso, cui le controparti hanno resistito con controricorso.Le impugnazioni afferiscono a un giudizio vertente sulla decadenza di alcuni marchi. 2.

─ Con istanza congiunta del 23 settembre 2022 le parti hanno rappresentato la pendenza di complesse trattative volte alla definizione della controversia, che coinvolgevanoanche altre società straniere del gruppo cui appartiene Hotel Cipriani. 3. ─ Disposto il rinvio, il 13 febbraio 2023 le parti hanno depositato un’istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, stante l’avvenuta conclusione dio una transazione. 4. ─ La causa è stata trattata all’odierna adunanza camerale.

Va disposto in conformità di quanto concordemente richiesto dalle parti, dando contestualmente atto del venir meno della sentenza di appello oggetto di impugnazione (per tutte: Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980e Cass. 19 aprile 2023, n. 10483, secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle Sez.

I–RG 21649/2 019 camera di consiglio27.9.2023 tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio