Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The lower court had previously accepted this withdrawal, and the Supreme Court confirmed its validity under the relevant civil procedure articles. Consequently, no further judgment on the merits was required, and the case was closed without a ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, if compliant with statutory requirements, validly extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7660/2022 R.G. proposto da: Azienda Agricola Eridano di Zermani F.lli S.S. Soc. Agr., Azienda Agricola Pighi Giandomenico, Bassi Franco, Fausto e Scotti Maria Luisa Società Agricola, Frosi Giuseppe, Stefano e C. Soc. Agr., Azienda Agricola Verani Giovanni, Botti Franco e Pietro S.S. Soc. Agr., Azienda Agricola Rosa Massimo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Maini, Stefano Antonio Marchesi e Federico De Angelis ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via L.
Boccherini n.3; - ricorrenti – contro CO.PAD.OR. Soc. Agr. Coop in liquidazione, in persona del liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Andrea Mora ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Attilio Zimatore in Roma, via A. Secchi n. 9; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2369/21 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 13/09/2021;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 202