Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 30911/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 30911/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 30911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11268/2021 R.G. proposto da: Gatti Cesare, Mariani Maria Grazia, rappresentati e difesi dall’avvocato Yuri Lissandrin e domiciliati presso la Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Marte S.P.V. S.r.l., e per essa Hoist Italia S.r.l. quale mandataria di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., già Securitisation Services S.p.a. a sua volta mandataria di Marathon SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Simone e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2546/2020 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 13/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 30911/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11268/2021 R.G. proposto da: Gatti Cesare, Mariani Maria Grazia, rappresentati e difesi dall’avvocato Yuri Lissandrin e domiciliati presso la Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Marte S.P.V. S.r.l., e per essa Hoist Italia S.r.l. quale mandataria di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., già Securitisation Services S.p.a. a sua volta mandataria di Marathon SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Simone e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2546/2020 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 13/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali desistenza dall'azione revoca del gratuito patrocinio abbandono del procedimento spese di difesa revoca dell'opposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 11268/2021 R.G. proposto da: Gatti Cesare, Mariani Maria Grazia, rappresentati e difesi dall’avvocato Yuri Lissandrin e domiciliati presso la Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Marte S.P.V. S.r.l., e per essa Hoist Italia S.r.l. quale mandataria di Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., già Securitisation Services S.p.a. a sua volta mandataria di Marathon SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Simone e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2546/2020 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 13/10/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,3 novembre 2023