Decreto — n. 30910/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5909/2022 R.G. proposto da: Anas S.p.A., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n. 12, Roma; - ricorrente – contro F.lli Cervellati Costruzioni S.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Alessandri in via Reno n. 30, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 5775/21 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 31/08/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30910/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5909/2022 R.G. proposto da: Anas S.p.A., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n. 12, Roma; - ricorrente – contro F.lli Cervellati Costruzioni S.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Alessandri in via Reno n. 30, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 5775/21 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 31/08/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5909/2022 R.G. proposto da: Anas S.p.A., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi n. 12, Roma; - ricorrente – contro F.lli Cervellati Costruzioni S.p.a. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Alessandri in via Reno n. 30, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 5775/21 della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 31/08/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023 Il