Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to mutual withdrawal of claims under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of claims by both parties. The appellant, TDM Torneria Meccanica S.n.c., and the respondent, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, formally renounced their respective appeals. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met under the relevant articles of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; When parties mutually withdraw their claims, the court may declare the proceedings extinguished without further substantive examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15835/2022 R.G. proposto da: TDM Torneria Meccanica S.n.c. di Tommaso e Davide Tommasin in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, Scaglia Giancarla, Tommasin Davide, Tommasin Tommaso, rappresentati e difesi dall’avvocato Vito Romaniello e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; - ricorrenti – contro Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo S.C., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Marceca e Manlio Lo Presti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Viale di Villa Grazioli n. 29, Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1089/22 della Corte d’Appello di Milano del 30/03/2022; lette le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni delle parti;ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stanti le reciproche accettazioni delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023