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Decreto — n. 30887/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the right to continue the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 30887/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the plaintiffs' formal waiver of their right to appeal. Although the plaintiffs had previously filed a recourse against the appellate court's judgment, they subsequently submitted a renunciation that met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure. The court ruled that this waiver legally terminated the case without needing to address the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal renunciation of the right to pursue an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, thereby precluding any further judicial intervention on the matter.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation judicial extinction revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 12954/2023 R.G. proposto da: D’Ignazio Luigino, Frattari Gabriele, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicola Sotgiu ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Salvatore Dettori in Piazza Ss. Apostoli n. 66, Roma; - ricorrenti – contro Banca Intesa San Paolo S.p.A., nella qualità di incorporante la UBI Banca S.p.A. a sua volta incorporante la Banca Popolare di Ancona S.p.A., in proprio e quale mandataria della UBI SPV BPA 2012 S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n.691/23 della Corte d’Appello di Ancona pubblicata il 27/04/2023; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023 I