Cassation court dismisses appeal as withdrawn, ruling withdrawal meets CPC requirements and extinguishes proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings by decree. The appellant, Siena NPL 2018 s.r.l., had formally renounced the lawsuit, while the respondents accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal satisfied the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court's declaration of withdrawal extinguishes the proceedings when the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28102/2022 R.G. proposto da: Siena NPL 2018 s.r.l., rappresentata da Dovalue S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Varvaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ludovico Motti Barsini in via Appennini n.48, Roma; - ricorrente – contro Arrigo Giovanni Battista, Arrigo Giuseppe, Arrigo Giuseppe, Arrigo Francesco, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppina Monterosso e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti - contro Curatela della Ferramenta Arrigo S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv.
Alfonsa Cottone, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Parisi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fabio in via Vicenza n.26, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1104/2022 della Corte di Appello di Palermo pubblicata il 27/06/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de i controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembr