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Decreto — n. 30881/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn, ruling that the defendant accepted the withdrawal per CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 30881/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's withdrawal of the appeal. The appellant, GICOM S.r.l., formally withdrew the lawsuit, which the respondent, Galleria Trieste S.r.l., accepted. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the case was closed.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the parties' mutual agreement to withdraw the appeal, rendering further adjudication unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings CPC articles 390 391 mutual acceptance dismissal of appeal conseguenze del ritiro recupero dei costi obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23827/2021 R.G. proposto da: GICOM S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Maria Palmiero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Recchia in Piazza dei Navigatori n. 7, Roma; - ricorrente – contro Galleria Trieste S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Maiella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea De Rosa in Viale delle Milizie n. 38, Roma; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord del 07/07/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023 Il