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Decreto — n. 30880/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30880/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Banco BPM S.p.A., withdrew the action against the bankruptcy administrator of Opera21 Group S.p.A., citing the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court ruled that no further statutory provisions needed to be addressed regarding litigation costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, provided the opposing party accepts the withdrawal, thereby terminating the litigation without further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings acceptance of withdrawal Bankruptcy administrator Corte di Cassazione litigation costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22732/2021 R.G. proposto da: Banco BPM S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Tarzia e Edoardo Staunovo Polacco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimiliano Silvetti, in via Lungotevere dei Mellini n. 7, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Opera21 Group S.p.A., in persona del Curatore dott. Carlo Lamura, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo De Sensi in via di Porta Pinciana n. 4, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.947/21 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 24/03/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione de l controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,3 novembre 2023