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Decreto — n. 30871/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal waiver of the appeal, resulting in case extinction and costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 30871/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal waiver of the right to appeal. Although the plaintiff, Elle Emme Petroli S.r.l., filed the appeal against the Second Instance Court's judgment, the court noted the plaintiff's subsequent waiver which met the requirements of the Civil Procedure Code. Because the opposing party, Banca Popolare di Bari S.p.a., did not accept this waiver, the court ruled that the plaintiff bears the litigation costs of €3,200 plus general expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the plaintiff's formal waiver, and if the opposing party does not accept the waiver, the plaintiff bears the litigation costs.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation appeal Civil Procedure Code desistenza dall'azione condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
legge n. 197 del 2016
n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, le spese, liquidate come in dispositivo, gravano sulla parte ricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7175/2022 R.G. proposto da: Elle Emme Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Piediluco n.9, Roma; -ricorrente – contro Banca Popolare di Bari S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Ioannoni Fiore e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.116/2022 della Corte d’Appello di L’Aquila del 24/01/2022; letta la rinuncia al ricorsodella ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, le spese, liquidate come in dispositivo, gravano sulla parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del medesimo giudizio, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 202