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Decreto — n. 30869/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance, costs awarded to respondent under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 30869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed and extinguished the proceedings following the appellant's withdrawal. Although the appellant withdrew the appeal, the respondent failed to accept this withdrawal, a procedural requirement under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation costs must be borne by the appellant, who is now ordered to pay the respondent's expenses.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A withdrawal of appeal is effective only if accepted by the respondent; if unaccepted, the appeal stands, and the withdrawing party bears the costs of the cassation proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance requirement extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali spese di difesa ripetibili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20446/2022 R.G. proposto da: Elle Emme Petroli S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Grand’Immobili S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Paolo di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Piediluco n.9, Roma; -ricorrenti – contro Banca Popolare di Bari S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Ioannoni Fiore e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.808/2022 della Corte d’Appello di L’Aquila del 31/05/2022; letta la rinuncia al ricorsodelle ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, gravano sulla parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del medesimo giudizio, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2