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Decreto — n. 30853/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, declaring proceedings extinguished per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 30853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alitalia Express extinguished due to the appellant's formal withdrawal. The controricorrente, Intesa Sanpaolo, accepted this withdrawal, leading the court to rule that no further judgment on costs was necessary. Consequently, the proceedings were formally terminated in accordance with the statutory requirements for withdrawing an appeal.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When an appellant formally withdraws an appeal and the controricorrente accepts the withdrawal, the court must declare the proceedings extinguished by decree without ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal dismissal by decree abbandono del procedimento desistenza dall'azione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure as modified by D.L. n. 68 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20725/2021 R.G. proposto da: Alitalia Express s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Farenga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via A. Bertoloni n.19, Roma; - ricorrente – contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Vietti, Marco Arato e Marco Passalacqua ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via Vittoria Colonna n. 39, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 490/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 22/01/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023 Il