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Decreto — n. 30834/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal; judgment declared extinguished per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 30834/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, a liquidating bank, had previously filed a recourse against a second-instance judgment but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's valid withdrawal of a recourse or appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of recourse extinction of proceedings Code of Civil Procedure liquidation appeal dismissal by withdrawal condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 8707/2016 R.G. proposto da: Banca MB S.p.A. –in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Florio, Fabrizio Daverio e Massimo Lotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via di Ripetta n. 70, Roma; - ricorrente – contro Gnocchi Pietro Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Alberto Rasi e Marco De Bellis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in via Antonio Serra n. 21, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 912/16 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 08/03/2016; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de l controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023