Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Assuntore S.p.A., had previously withdrawn the initial lawsuit, which the defendant accepted, leading to the dismissal of the subsequent appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without requiring further judicial determination on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6951/2021 R.G. proposto da: Assuntore S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Balestrazzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carola Chinappi in Viale Carlo Felice n. 63, Roma; - ricorrente – contro BPER Credit Management S.c.p.a., quale mandataria di BPER Banca S.p.A. (già Banca Popolare dell’Emilia-Romagna Soc. Coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo Polacco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Massimiliano Silvetti in via Lungotevere dei Mellini n. 7, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3343/2020 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 18/12/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2023