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Ordinanza — n. 30806/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ruling debt liquid under law mandates creditor forum despite defendant's contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30806/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Fondosviluppo SPA against the Rome Tribunal's order declining jurisdiction. The appellant argued the debt was not liquid, citing Supreme Court precedent, while the respondent maintained the Tribunal correctly applied territorial rules. The court ruled that because the debt's liquidation criteria are statutory and objective, the obligation is considered liquid, thereby establishing the creditor's forum as competent.

Regesto Legislator

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Art. 20 c.p.c.; Art. 1182 c.c.: The determination of the forum destinatus solutionis relies on the objective liquidity of the debt defined by law, rendering the defendant's contestation regarding the existence or quantum of the obligation irrelevant for jurisdictional purposes.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction liquid obligation creditor's forum statutory criteria territorial competence motivi di competenza istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 20 c.p.c.
1182 c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n.
Art. 1182 c.c.
― La ricorrente denuncia violazione dell'art. 1182 c.c., in relazione all'art.
Art. 2545 undecies, comma 1, c.c.
avanti al Tribunale di Roma, deducendo la violazione dell'obbligo devolutivo del patrimonio ai sensi dell'art. 2545 undecies, comma 1, c.c. e per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
art. 1182 c.c
― La ricorrente denuncia violazione dell'art. 1182 c.c., in relazione all'art.
art. 20 c.p
1182 c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n.
art. 1219 c.c
1182 c.c., comma 3, sono, agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n.
art. 38 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 17989 del 2016
Cass. n. 32692 del 2019
10837 del2011; Cass. n. 32692 del 2019).
Cass. 2 settembre 2020, n. 18236
È stato anche precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda; ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art.
Cass. n. 10226/2001
Cass. n. 22382/2006
Cass. n. 8189/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22361/2022 R.G. proposto da : FONDOSVILUPPO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROTELLINI 88, presso lo studio dell’avvocato BELLI ERMANNO (BLLRNN55A01E798D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Foschi Elisa (FSCLSE90R44D705I) -ricorrente- contro STUDIO AMICA SRL, elettivamente domiciliato in BRINDISI VIA PALMIRO TOGLIATTI 20 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato FARINA VINCENZO (FRNVCN54D05I639R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 16063/2021 depositata il19/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. 2022-22361 RILEVATO CHE 1. ― Fondosviluppo S.p.a. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di Studio Amica S.r.l., contro l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha declinato la propria competenza osservando che «l'istante ha svolto una domanda di accertamento con condanna all'adempimento di un’obbligazione prevista dalla legge ma non determinata nel quantum né determinabile in base a meri calcoli aritmetici fondati su criteri desumibili dal titolo», dovendosi pertanto ritenere, secondo il giudice, «allo stato degli atti al momento della proposizione della domanda, che l’obbligazione oggetto del presente giudizio non sia liquida e che, di conseguenza, alla luce della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 13.9.2016, n. 17989, non sia applicabile il criterio di determinazione della competenza territoriale .fondato sul forum destinatae solutionis». 2.

― La ricorrente denuncia violazione dell'art. 1182 c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché violazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 17989 del 2016. 3. ― Studio Amica S.r.l. resiste con memoria. 4. ― Il procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento. CONSIDERATO CHE 5. ― Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2022, la Fondosviluppo S.p.a. citava in giudizio la Studio Amica S.r.l. avanti al Tribunale di Roma, deducendo la violazione dell'obbligo devolutivo del patrimonio ai sensi dell'art. 2545 undecies, comma 1, c.c. e per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

«Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:- accertare l'obbligo della società "STUDIO AMICA S.RL"… con sede in via Giordano n. 56 … in San Donaci (BR) di corrispondere a FONDOSVILUPPO S.p.A. con sede in Roma, Via Torino n. 153, … il patrimonio effettivo della STUDIO AMICA ante trasformazione pari a euro 245.929,00 … e per l’effetto condannarla al pagamento della somma di Euro 245.929,00…» RITENUTO CHE 5. ― Il ricorso va accolto. 5.1. ― La decisione del Tribunale di Roma, come osservato dal procuratore generale, si fonda su una errata lettura di Cass.

SU n. 17989 del 2016 che, dirimendo un contrasto di giurisprudenza, ha statuito - proprio in tema di regolamento di competenza - che « le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono, agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.». 5.2.

― L'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui per le obbligazioni pecuniarie illiquide «è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale», deve essere letta in correlazione alla nozione di illiquidità intesa come elemento ostativo alla stessa possibilità di adempimento della obbligazione da parte del debitore: l'esame della fattispecie compiuto delle Sezioni Unite della Corte si rivolge, quindi, al piano della attuazione fisiologica e non patologica del rapporto, rimanendo pertanto estranea alla verifica della liquidità/illiquidità la distinta (ed ulteriore) esigenza del creditore di acquisire un eventuale titolo giudiziale di condanna all'adempimento della prestazione pecuniaria, che si rende necessario nella fase patologica del rapporto, laddove il debitore risulti inadempiente o rifiuti l'adempimento, anche qualora il debito pecuniario sia da ritenere liquido.

Si legge, infatti, in Cass. SU n. 17989 del 2016 che le «esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182 c.c., comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano discostandosi dall'orientamento tradizionale.

In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale. Va dunque ribadito che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico». 5.3.

― L'intervento delle Sezioni Unite ha, dunque, stabilito che il foro del creditore trovi applicazione solo in caso di credito liquido o almeno liquidabile. Essa ha anche previsto quando il diritto di credito possa essere considerato tale. E segnatamente, con riferimento alla differenza tra credito liquidabile e non liquido, le Sezioni unite in tale occasione hanno chiarito che il credito può definirsi liquidabile solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito deve essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore.

E cioè, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che: «L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicandi ai quali tale somma va determinata… Deve trattarsi però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende riaffermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche.

Se, infatti, il risultato dell’applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)». Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c., e dell'art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è dunque applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, quest'ultimo abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 7674 del 2005;

Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 10837 del2011; Cass. n. 32692 del 2019). È stato anche precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda; ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.

Ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis,in riferimento all'art.1182 c.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189 /2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989). 5.4.

― Nel caso di specie, l'istante ha espressamente dedotto che l'art. 2545 undecies c.c. indica i criteri determinativi non discrezionali per la quantificazione del credito. Si legge, infatti, nel citato articolo che: «La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione».

In quanto tale il debito in questione possiede ab origine il carattere oggettivo della liquidità, non venendo in rilievo, ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente, le contestazioni, mosse dalla parte convenuta in giudizio, riferite all'an e al quantum . Così come non viene in rilievo la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati da Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989, l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa debba essere reputata come liquida, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore.

Ed infatti, la preoccupazione, sottostante all'intervento delle Sezioni Unite, è quella di evitare che il foro sia determinato unicamente da una quantificazione operata dal creditore priva di riscontro probatorio, di modo che non sia più il dato oggettivo della liquidità del credito a radicare la competenza per territorio, bensì una indicazione meramente arbitraria del creditore stesso, il quale scelga di individuare, senza qualsivoglia riscontro, una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale, preoccupazione che -nella specie - non ricorre. 6.

― In definitiva va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, al quale vanno restituiti gli atti anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di regolamento. PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tri