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Ordinanza — n. 30787/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules Lanusei Tribunal has jurisdiction over bankruptcy petition due to company's legal seat location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30787/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Lanusei Tribunal competent to hear the bankruptcy petition filed by Compagnia di Navigazione del Mediterraneo S.r.l. The Tribunal of Nuoro had previously claimed jurisdiction based on the company's presumed headquarters, but the court found the company's legal seat is in Tortolì, which falls under Lanusei's district. Consequently, the proceedings were remitted to Lanusei without a formal cost allocation due to the official nature of the jurisdictional regulation.

Regesto Legislator

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Art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; The bankruptcy petition must be filed before the tribunal of the place where the enterprise has its main seat, presumed to coincide with the legal seat unless proven otherwise.

Parole chiave

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concordato preventivo competenza territoriale sede legale sede principale conflitto di competenza tribunale competente presunzione juris tantum risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Considerato che, ai sensi dell'art. 161 del r.d.
Tabella A allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872
Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719
15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 19/07/2012, n. 12557
23719; Cass., Sez. I, 19/07/2012, n. 12557); che nella specie è pacifico che la sede legale della società istante è situata nel Comune di Tortolì, il quale, ai sensi della Tabella A allegata al r.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 27677/2022 R.G., solle- vato dal Tribunale di Nuoro con ordinanza in data 10 novembre 2022, nella procedura di concordato preventivo promossa dalla COMPAGNIA DI NAVIGA- ZIONE DEL MEDITERRANEO S.R.L., iscrittaal n. 1/2022 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola FILIPPI, che ha chiesto la dichiarazione di compe- tenza del Tribunale di Lanusei.

Ritenuto che, con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza in ordinealla domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dalla Compagnia di Navigazione del Mediter- raneo S.r.l., ritenendo che la competenza per territorio spettasse al Tribunale di Nuoro; che il procedimento è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale dichia- rato competente, che con ordinanza del 10 novembre 2022 ha sollevato con- flitto negativo di competenza; che a fondamento della decisione il Tribunale di Nuoro ha rilevato che la società istante ha sede in Tortolì (NU), non rientrante nella sua circoscrizione, ma in quella del Tribunale di Lanusei, osservando che la competenza in ordine alla domanda di ammissione al concordato spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, da presumersi coincidente con quella ri- sultante dal registro delle imprese, a meno che non emergano circostanze univoche tali da smentire la predetta presunzione; che le parti non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che, ai sensi dell'art. 161 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo va proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, il quale si identifica con quello in cui si svolge effettivamente l'attività direttiva ed amministrativa, e coincide, secondo una presunzione juris tantum, con quello in cui si trova la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia(cfr. Cass., Sez.

Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/2014, n. 23719; Cass., Sez. I, 19/07/2012, n. 12557); che nella specie è pacifico che la sede legale della società istante è situata nel Comune di Tortolì, il quale, ai sensi della Tabella A allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non è compreso nel circondario del Tribunale di Nuoro, ma in quello del Tribunale di Lanusei, cui spetta pertanto la competenza a pronunciare in ordine alla domanda di ammissione al concordato preventivo; che le parti vanno pertanto rimesse dinanzi al Tribunale di Lanusei, di- nanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, senza che occorra provve- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla natura offi- ciosa del regolamento.

P.Q.M.

dichiarala competenza del Tribunale di Lanusei , dinanzi al quale il processo dovrà essere