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Decreto — n. 30746/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30746/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a dispute between BPER Banca and the administrator of Opera21 Group regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings if the opposing party accepts it, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal supreme court ruling abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13771/2020 R.G. proposto da: BPER Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Fossati e Stefano Gattamelata ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via di Monte Fiore n. 22, Roma; - ricorrente – contro Fallimento Opera21 Group S.p.A., in persona del Curatore dott. Carlo Lamura, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Inzitari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Niccolò Bruno in via di Porta Pinciana n. 4, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.82/2020 della Corte d’Appello di Milano del 13/01/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de l controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,3 novembre 2023 Il