Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, La Photograph s.n.c., had previously withdrawn the lawsuit, which the defendant, Dovalue S.p.a., accepted. The court ruled that this withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon a party's withdrawal if the opposing party accepts, requiring no further ruling on the case's merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6950/2020 R.G. proposto da: La Photograph s.n.c. di Pallaro Walter e Mandolaro Emanuele, ora La Photograph s.n.c. di Pallaro Walter e Mandolaro Emanuele in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valentino de Castello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabrizio Gizzi in via Oslavia n. 30, Roma; - ricorrente – contro Dovalue S.p.a., nuova denominazione assunta da doBank s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Michela Mainardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Angela Vecchione in via A. Gramsci n. 14, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.2834/19 della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 10/07/2019; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione de lla controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,3 novembre 2023 I