Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The Banca Nazionale del Lavoro withdrew its appeal against the Second Instance Court's judgment, which the defendant accepted. Consequently, the court ruled that the proceedings were extinguished without further substantive analysis of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 34686/2018 proposto da: Banca Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocati Angelo Clarizia, Gianfranco Graziadei e Francesco Trotta ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, via A. Gramsci n. 54; - ricorrente– contro Comune di Penne, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato Duilio Manella ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Quirino D’Angelo in Roma, via P. Emilio n. 34; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1558/2018 della Corte di Appello di L’Aquila pubblicata il 9.8.2018; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2 novembre 20