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Decreto — n. 30731/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds due to parties' mutual waiver of rights under CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 30731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the parties' mutual waiver of their respective appeals. Calcestruzzi Senigallia S.r.l. and Autostrade per l'Italia S.p.a. had both formally renounced their appeals, arguing that the procedural requirements for such waivers were met. The court ruled that the judgment could be terminated by decree under the Civil Procedure Code, as no further statutory determination on costs was necessary given the acceptance of the waivers.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; the court may declare proceedings extinguished by decree when parties mutually waive their appeals, provided the statutory requirements for such waivers are satisfied.

Parole chiave

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Civil Procedure Code mutual waiver of appeals extinguishment of proceedings decreto di estinzione procedural dismissal Corte di Cassazione waiver of rights condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 6616/2018 proposto da: Calcestruzzi Senigallia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato Marco Bertinelli Terzi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita n. 290; - ricorrente– contro Società Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato Paolo Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via XX Settembre n.1; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 18.1.2018; lettele rinunc e ai rispettivi ricorsi della ricorrente principale e della ricorrente incidentale; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione delle rinunce da parte delle rispettive controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2 novembre 2023