Decreto — n. 30727/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 6216/2023 proposto da: Lungarotti Maria Augusta, rappresentata e difesa da gli avvocati Pasquale Spinicelli e Daniele Fantini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Banco di Desio e della Brianza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato Marcello Barboni e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 437/2022 della Corte di Appello di Perugia del 7.7.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30727/2023 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 6216/2023 proposto da: Lungarotti Maria Augusta, rappresentata e difesa da gli avvocati Pasquale Spinicelli e Daniele Fantini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Banco di Desio e della Brianza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato Marcello Barboni e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 437/2022 della Corte di Appello di Perugia del 7.7.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 6216/2023 proposto da: Lungarotti Maria Augusta, rappresentata e difesa da gli avvocati Pasquale Spinicelli e Daniele Fantini e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; - ricorrente– contro Banco di Desio e della Brianza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato Marcello Barboni e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazionein Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 437/2022 della Corte di Appello di Perugia del 7.7.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2 novembre 2023