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Ordinanza — n. 30721/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Unicredit's appeal, overturning Rome court's ruling on financial lease credit in bankruptcy due to non-retroactive law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30721/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Unicredit Leasing's appeal against a bankruptcy court decree regarding the admissibility of a financial lease credit. The court found the lower court erred by applying a 2017 law retroactively to a lease resolved before its enactment, incorrectly treating the asset's market value as a constitutive fact for the creditor's claim. Consequently, the decree was quashed and the case remanded for retrial based on the correct legal distinction between enjoyment and transfer leases.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 136-140 della legge n. 124 del 2017; Art. 72 quater l. fall.: The new legislative provisions regarding financial leases do not apply retroactively to contracts resolved prior to their entry into force, preserving the traditional civil law distinction between enjoyment and transfer leases for pre-existing agreements.

Parole chiave

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financial lease bankruptcy admissibility retroactive application market value creditor's claim valore venale dell'immobile aggiudicazione all'incanto valore di corso

Disposizioni normative citate

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Art. 72 quater l. fall.
fall., così richiamando la disciplina dettata dall’art. 72 quater l. fall. e dovendosi ritenere che il giudice delegato avesse inteso ammettere al passivo il credito insinuato condizionatamente all’accertamento del cd.
Art. 1, commi 136-140 della legge n. 124 del 2017
8980) deve ritenersi ormai superata dai principi successivamente affermati dalla Sezioni 5 Unite di questa Corte che hanno definitivamente chiarito che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n.
Art. 96 l. fall.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, per come articolati,il secondo, come violazione e falsa applicazione dell’art. 96 l. fall. e dell’art.
Art. 116 c.p.c.
fall., in riferimento alla riserva apposta dal Tribunale di Roma al provvedimento di ammissione al passivo e, il terzo , declinato invece come violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valenza probatoria attribuita alla consulenza tecnica formatasi in assenza di contraddittorio processuale.
Art. 1526 c.c.
art. 1526 c.c
art. 116 c.p
fall., in riferimento alla riserva apposta dal Tribunale di Roma al provvedimento di ammissione al passivo e, il terzo , declinato invece come violazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 marzo n. 2019 n. 8980
Sez. U., Sentenza n. 2061 del 28/01/2021
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21481-2019 r.g. proposto da: Unicredit Leasing s.p.a. (cod. fisc. PI 03648050015 ), con sede legale in Milano Via Livio Cambi n. 5, in persona del suo procuratore speciale Antonio Ficarelli,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiancarlo Catavello, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Marianna Dionigi n.43, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro Fallimento Financial Investement Real Estate – Fire s.p.a. (cod. fisc. 10574431002), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore Avv.

Luca Gratteri,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o Nicola Squillace, con cui elettivamente domicilia in Roma, allaVia Marianna Dionigi n. 57 , presso lo studio dell’Avv. AurelioTricoli.- controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositatoin data 7 giugno 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 19.01.2017, la Unicredit Leasing s.p.a., premettendo:

i) di aver, con contratto n. IF1271292, concesso in locazione finanziaria a Financial Investement Real Estate –Fire s.p.a. (F.I.R.E.) il fabbricato ad uso uffici sito in Roma, Via Carciano n. 69-71; ii) di aver risolto, nell’agosto 2011, il detto contratto a fronte dei ripetuti inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte di F.I.R.E., richiedendo la restituzione dell’immobile e il pagamento dell’intero credito contrattuale maturato, pari ad euro 21.147.54,43, di cui euro 1.036.345,17 per canoni scaduti, interessi di mora e fatture di rivalsa ed euro 20.110.709,26 per canoni a scadere; iii) di aver ceduto a F.I.R.E. precedentemente, con scrittura privata del 1.3.2010, il credito vantato nei confronti del fallimento Carciano pari ad euro 1.891.953,80, ma di aver ottenuto da F.I.R.E. solo il pagamento delle prime cinque rate del corrispettivo, rimanendo creditrice nei confronti di quest’ultima della somma di euro 1.7343.922,19; iv) di aver, dopo il fallimento di FIRE (dichiarato dal Tribunale di Roma in data 3.10.2013), presentato domanda di ammissione al passivo per i crediti suddetti, pari all’importo complessivo di euro 22.881.976,62, in via chirografaria, con espressa riserva, all’esito della vendita o riallocazione dell’immobile a terzi, di portare in detrazione dal credito indicato il valore ricavato dalla futura alienazione;

v) il giudice delegato avevaammesso il credito di euro 20.889.195,34 in via chirografaria, con riserva ex art. 96,2 comma, l. fall., condizionata alla documentazione della riallocazione del bene e deduzione dal credito del relativo importo, escludendo tuttavia le altre ragioni di credito; vi) che con istanza del 21 marzo 2016, all’esito della vendita dell’immobile per il corrispettivo di euro 10.000.000,00, la curatela del fallimento FIRE aveva chiesto al giudice delegato di sciogliere in senso negativo la riserva e il giudice delegato aveva conseguentemente sciolto la riserva assunta non ammettendo il credito, ritenendo più prossima al valore di mercato la stima richiamata dalla curatela (eseguita in altro procedimento, che valutava l’immobile in euro 26.900.000) rispetto a quella allegata dal creditore istante e rilevando l’insussistenza del dedotto credito per essere il debito ex art. 72 quater l. fall. di importo superiore all’entità del credito azionato; tanto premesso, la Unicredit Leasing s.p.a. ha dunque proposto opposizione allo stato passivo nei confronti del Fallimento Financial Investement Real Estate-Fire s.p.a.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 2718/2019, emesso in data 7.6.2019, ha respinto l’opposizione, confermando pertanto il provvedimento impugnato. Il Tribunale ha ricordatoche :

a) anche al fine di stabile quale sia la norma applicabile (art. 72 quater l. fall.), il contratto di locazione finanziaria dell’immobile oggetto di causa era stato risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore per l’inadempimento di quest’ultimo e il bene oggetto del contratto erastato restituito alla società di leasing sempre prima del fallimento e c il concedente aveva richiesto di insinuarsi al passivo per l’intera somma erogata, quale finanziamento alla stessa società fallita;

b) sulla scorta dell’orientamento espresso più di recente dalla Suprema Corte nella materia in esame (Cass. 8980/2019), il disposto normativo di cui all’art. 72 quater l. fall., come peraltro assunto implicitamente da entrambe le parti, trova applicazione sia allorquando il contratto di leasing sia pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore e sia sciolto su iniziativa del curatore sia allorquando, come nel caso di specie, il contratto di leasing sia già risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultimo, così superando il precedente orientamento espresso sempre dalla giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione, nel contratto di leasing, tra leasing traslativo e quello di godimento; tanto premesso, ha ulteriormente ricordato che:

c) nel caso di specie, il giudice delegato aveva dapprima ammesso il credito dell’opponente con espressa riserva all’esito della vendita o riallocazione del bene, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, l. fall., così richiamando la disciplina dettata dall’art. 72 quater l. fall. e dovendosi ritenere che il giudice delegato avesse inteso ammettere al passivo il credito insinuato condizionatamente all’accertamento del cd. differenziale negativo, cioè dell’“inferiorità” del ricavato della riallocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo vantato dalla concedente; ha dunque ritenuto che:

d) la procedura di vendita dell’immobile non erastata improntata ai principi di trasparenza e correttezza e doverosa informazione agli organi della procedurae peraltro la stima del bene immobile intervenuta nel corso di altro giudizio di opposizione allo stato passivo- incardin ato innanzi al Tribunale di Milano, in relazione al fallimento Carciano s.p.a.- aveva accertato il valore del bene in euro 26.900.000;

e) il rigetto dell’opposizione allo stato passivo era dunque fondato non già sulla positiva dimostrazione da parte della curatela opposta (a ciò peraltro non onerata) dell’avvenuta riallocazione del bene a prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato bensì sulla mancata dimostrazione da parte del concedente (a ciò invece onerato) della vendita dell’immobile a valori di mercato, costituendo un fatto costitutivo del credito del concedente proprio la vendita o riallocazione a prezzi di mercato del bene oggetto del contratto di leasing. 2.Il decreto, pubblicatoil 7.6.2019, è stato impugnato da Unicredit Leasing s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento Financial Investement Real Estate –Fire s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il fallimento controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 72 quater l.f. sul rilievo che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente affermato che il riferimento all’effettivo valore di mercato del bene rileverebbe quale fatto costitutivo del credito da insinuare al passivo e per aver erroneamente considerato, ai fini dell’ammissione al passivo, la diversa ipotesi della eventuale malagestio della concedente nel p rocesso di vendita del bene. 1.1 Il motivo è fondato,con le precisazioni qui di seguito riportate.

Occorre ricordare che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Roma a fondamento della propria decisione (Cass. 29 marzo n. 2019 n. 8980) deve ritenersi ormai superata dai principi successivamente affermati dalla Sezioni 5 Unite di questa Corte che hanno definitivamente chiarito che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Sez.

U., Sentenza n. 2061del 28/01/2021). Orbene, alla luce di tali principi ein accoglimento del primo motivo di ricorso, dovrà essere riletta l’intera vicenda contrattuale e processuale prospettata dalle parti, con rinvio pertanto al Tribunale di Roma. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, per come articolati,il secondo, come violazione e falsa applicazione dell’art. 96 l. fall. e dell’art. 72 quater l. fall., in riferimento alla riserva apposta dal Tribunale di Roma al provvedimento di ammissione al passivo e, il terzo , declinato invece come violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valenza probatoria attribuita alla consulenza tecnica formatasi in assenza di contraddittorio processuale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di