Italian Supreme Court dismisses appeal regarding bank overdraft damages and insolvency causation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Vincenzo Vairo's appeal against a lower court ruling that denied his claim for damages caused by bank overdrafts and third-party defaults. Vairo argued that the bank's illegal interest application and the Sansone family's non-payment directly caused his company's insolvency, but the court found no proven causal link between these events and the bankruptcy declaration. Consequently, the court upheld the lower court's decision to deny the damages claim and ordered Vairo to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 1218 c.c.: The court held that a plaintiff must prove a direct causal link between the defendant's wrongful acts and the specific financial distress leading to insolvency; mere temporal proximity or theoretical possibility of alternative outcomes is insufficient to establish liability for damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 11592/2019 proposto da Vincenzo Vairo, elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Mirabello 25 (angolo Piazzale Clodio) presso lo Studio dell’avv. Pierluigi Crusco che, unitamente all’avv. Ernesto Biondo lo rappresenta e difende giusta procura in atti, -ricorrente - Contro Intesa San Paolo spa (già Banco di Napoli spa) elettivamente domiciliato in Roma alla Via degli Scipioni nr 256/B presso lo Studio dell’avv. Alessandro Orsini, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Giuseppe Reda -controricorrente- Raffele Sansone Francesco Sansone e Marinella Sansone -intimati- avverso la sentenza nr. 1785/2018 della Corte d’ Appello di Catanzaro depositata in data 13/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d ’ Appello di Catanzaro, con sentenza del 13/10/2018, in parziale accoglimento del gravame proposto da Vincenzo Vairo, ha condannato il Banco di Napoli spa (fusosi per incorporazione in Intesa San Paolo spa) alla restituzione in favore dell’appellante della somma di € 58.931,20, oltre interessi, per l’indebita applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente nr. 27/2191 e Raffaele Sansone, Francesco Sansone e Marinella Sansone al pagamento, sempre in favore del Vairo, della somma di € 188.719, oltre interessi, dovuta sulla base di scrittura privata in forza della quale gli stessi avevano assunto obbligazioni rimaste inadempiute. 2.La Corte distrettuale ha, tuttavia, respinto l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni proposta dall’appellante rilevando che non era stato né provata, né allegata la sussistenza del rapporto di causalità tra gli indebiti prelievi della banca, l’inadempimento di Raffaele Sansone, Francesco Sansone e Marinella Sansone e lo stato di insolvenza, causa del fallimento, dichiarato con sentenza del 3/11/1998, di Vincenzo Vairo nella qualità di titolare della ditta CO.GE.VA. 3.Vincenzo Vairo ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi, Intesa San Paolo spa ha svolto difese con controricorso, illustrato con memoria, mentre Raffaele, Francesco e Marinella Sansone sono rimasti intimati
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo mezzo di impugnazione prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cpc e 1218 cc , in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, l’appellante aveva allegato la sussistenza del legame eziologico tra l’indebito prelievo della banca e la dichiarazione di fallimento evidenziando che la liquidità indebitamente trattenuta dall’istituto di credito per l’illegittima applicazione dell’anatocismo trimestrale ove fosse rimasta nella disponibilità del Vairo avrebbe consentito il pagamento, sia pur in misura parziale, dei creditori istanti, evitando la dichiarazione di fallimento e gli ingenti danni subiti per la liquidazione dei beni, avvenuta attraverso il concordato fallimentare, a prezzi ben al di sotto del loro effettivo valore.
Dei fatti costitutivi il diritto al risarcimento danni era stata fornita, a dire del ricorrente, prova documentale (consulenza di parte, atti del giudizio prefallimentare) non esaminata dai giudici di secondo grado, in patente violazione dell’art 115 cpc. 1.1. Il secondo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 118 cpc in relazione all’art. 360 1 comma 3 cpc »; si argomenta che la Corte non pronunciandosi, pur in presenza di una conclamata condotta antidoverosa della banca nella tenuta del conto, sulla domanda di risarcimento dei danni, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia. 1.2.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc e dell’art 1218 cc, in relazione all’art . 360 1° comma nr 3 cpc, per avere l’impugnata sentenza erroneamente giudicato generiche ed apodittiche le pretese risarcitorie, quando invece l’attore aveva indicato la sequenza di tutti gli elementi dell’illecito (inadempimento della banca, danni subiti dal fallimento, descritti dalla CTU e nesso di causalità). L’omesso apprezzamento delle risultanze dell’accertamento peritale e degli altri documenti configurerebbe, secondo il ricorrente, il denunciato vizio di violazione dell’art 115 cpc. 1.3.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 115 cpc e 1218 cc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; anche in questo caso Vincenzo Vairo assume che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza circa la generica richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Sansone, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato ben delimitato l’oggetto della domanda con riferimento alla condotta inadempiente dei convenuti, al danno subito per effetto della dichiarazione di fallimento ed al nesso di causalità.
2. I quattro motivi da esaminarsi congiuntamente, in quanto sottendono la medesima questione della sussistenza del nesso di causalità tra le condotte serbate dai controricorrenti e il fallimento del ricorrente, sono tutti inammissibili. 2.1.Va innanzitutto precisato che, secondo la ricostruzione in fatto ed in diritto fornita del ricorrente, la richiesta risarcitoria trarrebbe fondamento dal «procurato fallimento» conseguente all’inadempimento della Banca e degli altri convenuti di una obbligazionederivante da rapporto contrattuale. 2.2. Orbene, la Corte d’Appello ha evidenziato la mancata allegazione da parte del Vairo, al di là di mere affermazioni generiche ed apodittiche, degli elementi concreti dai quali desumere la derivazione dell’insolvenza, che ha dato causa all’apertura della procedura concorsuale in suo danno, dagli indebiti prelievi operati dall’istituto e dall’inadempimento dei Sansone alle proprie obbligazioni.
In particolare secondo i giudici calabresi «..difetta la allegazione della scansione dei tempi, la dimensione dell’importo afferente alla dichiarazione dell’insolvenza , il dipanarsi della crisi sfociata nella dichiarazione di fallimento». 2.3.In altre parole la richiesta di risarcimento, secondo i giudici di seconde cure, risulta priva di riferimenti circa l’entità dello stato di dissesto economico dell’impresa di cui il ricorrente era titolare e non contiene indicazioni in ordine alle modalità con le quali le dedotte condotte della banca e dei Sansoni abbiano in concreto influitosulla determinazione dello stato di insolvenza del Vairo. 2.4.Ciò premesso, va rilevato che per costante giurisprudenza (cfr risolutivamente Cass 20867/2020) la violazione dell'art. 115 cpc - denunciata nel primo, terzo e quarto motivo - rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli. 2.5.Nel caso di specie il ricorrente si limita a dedurre che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente appezzamento degli elementi di fatto forniti dall’attore. 2.6.
In particolare il ricorrente non fa altro che reiterare le argomentazioni, già spese in primo e secondo grado, secondo le quali la mancata disponibilità delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente e di quelle non corrisposte dai Sansoni avrebbe consentito il parziale pagamento dei creditori che avevano proposto istanza di fallimento non confrontandosi con la ratio decidendi che ha ,invece, ritenuto non dimostrata, né prospettata l’incidenza delle condotte antigiuridiche realizzate dalle controparti sulle cause e sulle dinamiche dello stato di decozione dell’impresa la cui esposizione debitoria, stando ai dati dello stato passivo depositato nel corso del giudizio dalla Banca, ammontava a lire 2.500.000.000 circa. 2.7.Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’impugnata sentenza non ha affatto trascurato di esaminare la consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado, ma ha ritenuto che tale accertamento sulla consistenza patrimoniale dell’azienda del fallito fosse del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra condotta della banca e dei Sansoni e l’apertura della procedura concorsuale. 2.8.
La Corte di Appello non è quindi incorsa nella violazione, dedotta nel terzo motivo, del principio tra il chiesto il pronunciato, avendo statuito sulla domanda di risarcimento di danni.
3. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 n cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la sentenza posto a carico del Vairo le spese di CTU relativa alla quantificazione del proprio patrimonio che invece andavano, se non poste a carico della Banca, quanto meno compensate 3.1. La censura è infondata in quanto come affermato da questa Corte il regime di distribuzione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa in relazione a ragioni contingenti (cfr.
Cass. 8407/2013 e 315/2002) 3.2. Ora la Corte ha condannato la Banca e i Sansone al pagamento, in solido, delle spese di giudizio alla stregua del principio della soccombenza complessiva ma ha ripartito il carico delle spese delle due CTU esperite nel giudizio di primo grado –una contabile e l’altra estimativa del patrimonio – ponendo a carico della Banca le spese della CTU contabile che afferiva alla domanda accolta ed a carico del ricorrente quella della CTU estimativa i cui accertamenti erano funzionali alla domanda di risarcimento danni ritenuta infondata.
Si tratta di una valutazione discrezionale incensurabile in Cassazione. 4.Ne consegue il rigetto del ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.200,di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribut