Court joins two asylum detention appeals and remands them for public hearing due to significant legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation joined two concurrent appeals challenging detention orders related to a single deportation decision. The appellant argued that the deportation was illegal due to a lack of information regarding international protection options, citing specific articles of the Immigration Act. The court declined to rule on the merits immediately, instead remanding the case to a public hearing to allow for a full adversarial process and the participation of the Public Prosecutor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/1998; Art. 8 dir. 2013/32/UE: When appeals on detention orders rely on significant legal issues requiring broad procedural development, the court must remand the case to public hearing rather than deciding interlocutorily.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1724 R.G. anno 2023 proposto da: RahaliAhmed, rappresentato e difes o dall’avvocato Maurizio Vaglio , domiciliato presso l’avvocato Laura Barberio; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino; e sulricorso iscritto al n. 3908 R.G. anno 2023 proposto da: Rahali Ahmed, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Vaglio, Sez. I–RG 1724 /2023 e 3908/2023 camera di consiglio15.9.2023 domiciliato presso l’avvocato Laura Barberio; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza del 13 settembre 2022 del Tribunale di Torino.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― La vicenda che interessa può riassumersi nei termini che seguono. Rahali Ahmed, c ittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento pressoil nominato centro per i rimpatri.
Il Questore di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace del capoluogo piemontese, il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022. Il 12 settembre 2022 il Questore aveva poi richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale del ricorrente: e ciò a norma dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Con l’ordinanza del 13 Sez. I–RG 1724 /2023 e 3908/2023 camera di consiglio15.9.2023 settembre 2022, qui impugnata, il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento. 2.
― Avverso i due provvedimenti di convalida sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo si basa su due motivi, il secondo su uno. Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese. Parte ricorrente ha depositato due memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I due giudizi, intercorrenti tra le medesime parti e vertenti su due decreti di trattenimento pronunciati con riferimento a un unico provvedimento di respingimento, vanno riuniti per ragioni di connessione. 2. ― Il primo motivo del primo ricorso denuncia la violazione degli artt. 10, comma4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale.
Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso. 3. - Sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale.
La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Sez. I–RG 1724 /2023 e 3908/2023 camera di consiglio15.9.2023 La Corte riunisce il ricorso rubricato al n. 3908/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 1724/2023 R.G. e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civil