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Ordinanza Interlocutoria — n. 30665/2023 — snciv Generato dall'IA

Court joins two detention appeals and remands case for public hearing due to significant legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30665/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation joined two separate appeals challenging detention orders related to a single deportation decision. The appellant argued that the deportation was illegal due to a lack of information regarding the possibility of requesting international protection. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a public hearing to resolve these substantive legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 4 e 10 ter d.lgs. n. 286/1998; Dir. 2013/32/UE: When appeals challenge deportation decisions based on violations of information obligations concerning international protection, the case must be remitted to public hearing for full adversarial proceedings.

Parole chiave

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detention order deportation decision international protection information obligation remittal to public hearing connection of cases asylum seeker rights domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 4 d.lgs. n. 286/1998
Art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998
Dir. 2013/32/UE
286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 27 luglio 2023, n. 22806
Ordinanza 4 agosto 2023, n. 23843
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1040 R.G. anno 2023 proposto da: Gassoumi Akram , rappresentat o e difes o dall’avvocato Maurizio Vaglio, domiciliato presso l’avvocato Laura Barberio; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositatail 2 settembre 2022 del Giudice di pace di Torino; e sulricorso iscritto al n. 2517 R.G. anno 2023 proposto da: Gassoumi Akram, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Vaglio, domiciliato presso l’avvocato Laura Barberio;

Sez. I–RG 1040 /2023 e 2517/2023 camera di consiglio15.9.2023 ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso l’ordinanza depositata il 14 settembre 2022 del Tribunale di Torino. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― La vicenda che interessa può riassumersi nei termini che seguono. Gassoumi Akram , c ittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme ad altri connazionali; in quella stessa data erastato redatto il foglio notizie allegato alla richiesta di convalida del trasferimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino.

Trasferito presso l'hotspot dell'isola , era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e il 31 agosto 2022, insieme ai connazionali sbarcati con lui, era stato condotto presso gli uffici della Questura di Agrigento dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso decreto di trattenimento pressoil nominato centro per i rimpatri. Il Questore di Torino aveva quindi richiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace, il quale aveva pronunciato il suo provvedimento il 2 settembre 2022.

Il 12 settembre 2022 il Questore aveva poi richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale del ricorrente: e ciò a norma dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015. Con l’ordinanza del 14 Sez. I–RG 1040 /2023 e 2517/2023 camera di consiglio15.9.2023 settembre 2022, qui impugnata, il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento. 2. ― Avverso i due provvedimenti di convalida sono stati proposti due ricorsi per cassazione: il primo si basa su due motivi, il secondo su uno.

Il Ministero dell’interno non ha rassegnato difese. Parte ricorrente ha depositato due memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I due giudizi, intercorrenti tra le medesime parti e vertenti su due decreti di trattenimento pronunciati con riferimento a un unico provvedimento di respingimento, vanno riuniti per ragioni di connessione. 2. ― Il primo motivo del primo ricorso denuncia la violazione degli artt. 10, comma4 e 10 ter d.lgs. n. 286/ 19 98 e 8 dir. 2013/32/UE ; si deduce la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto avendo riguardo alla mancata informativa in merito alla possibilità dirichiedere la protezione internazionale.

Viene dedotto che non era stata fornita alcuna prova quanto all’adempimento, da parte dell’autorità competente, dell’obbligo avente ad oggetto la detta informativa. In particolare, i due fogli notizie non recavano alcuna attestazione in tal senso. 3. - Sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale.

La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte Sez. I–RG 1040 /2023 e 2517/2023 camera di consiglio15.9.2023 riunisce il ricorso rubricato al n. 2517/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 1040/2023 R.G. e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Ci