Cassation court joins two separate detention appeals into one proceeding due to their legal interdependence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation joined two separate cassation appeals regarding the detention of a migrant into a single proceeding. The appellant challenged the legality of a deportation order and a subsequent detention based on asylum claims, while the state argued the detention was justified due to the lack of asylum intent at arrival. The court ruled that because the second detention order legally depended on the validity of the first deportation decision, the appeals must be heard together to ensure procedural economy and legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. civ.; Art. 10, 10-ter D.Lgs. 286/98; When two separate cassation appeals concern decisions with a legal dependency relationship, the court must join the proceedings to guarantee the economy of the trial and the certainty of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2325/2023 R.G. proposto da : RAHALI CHAKER, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTORE della PROVINCIA di TORINO -intimati - avverso il decreto del Giudice di pace di Torino avverso n. 11137/2022depositato i l 2/9/2022 ; a cui è stato riunito il ricorso iscritto al n. 3899/2023 R.G. proposto da:
RAHALI CHAKER, elettivamente domiciliato in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Veglio giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e QUESTORE della PROVINCIA di TORINO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -resistenti – avverso il provvedimento del Tribunale di Torino n. 16288/2022 depositato il 13/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che: 1.Chaker Rahali, sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto.
2. Chaker Rahaliha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 2325/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore della Provincia di Torino non hanno svolto difese.
3. Chaker Rahali presentava domanda di protezione internazionale in data 10settembre 2022, a seguito della quale il Questore di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con decreto del 13 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.
4. Chaker Rahali ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 3899/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza. Il Ministero dell’Interno e Questore alla Provincia di Torino si sono costituiti solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
5. L’art. 6 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell’originario trattenimento ex art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 sono sospesi.
Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. È evidente, perciò, la correlazione fra i due provvedimenti, dato che il secondo in tanto può essere adottato in quanto esista e sia legittimo il primo (giacché, diversamente, il trattenimento nei confronti di chi abbia presentato domanda di asilo può essere disposto soltanto ove ricorrano le diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, d. lgs. 142/2015).
Un simile rapporto di correlazione induce a disporre la riunione del ricorso n. 3899/2023, relativo al procedimento di cd. “riconvalida” conseguente al trattenimento disposto dal questore exart. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, a quello iscritto al n. 2325/2023, che concerne, invece, il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 14, comma 4, T.U.I., in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra i due provvedimenti impugnati. Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro decisioni diverse, pronunciate in separati giudizi, legate l'una all'altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (Cass.22631/2011, Cass. 14607/2007).
6. Il primo motivo del ricorso n. 2325/2023 , sotto la rubrica “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale”, assume che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che la mancata manifestazione della volontà di chiedere asilo al momento dello sbarco avesse sanato l’omessainformativa in materia di protezione internazionale, quando invece tale informazione costituiva un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta delle informazioni dallo straniero e un onere imprescindibile ai fini di garantire la regolarità della procedura e l’effettività dei suoi diritti.
7. Sulle questioni implicate da tale motivo di ricorso questa Sezione, con ordinanze 27 luglio 2023, n. 22806 e 4 agosto 2023, n. 23843, ha disposto la rimessione alla pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle stesse. Si rende pertanto opportuno attendere la decisione che verrà assunta nella pubblica udienza con il più ampio dispiegarsi del contraddittorio processuale e la partecipazione anche del Procuratore Generale. La causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sui ricorsi sopra indicati rimessi alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso rubricato a