Cassation court remands case to verify if La Torre had proper notice of Hedayati's contumacy for manleva claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the Court of Appeal of Florence to verify the procedural validity of the notice given to Antonio La Torre regarding Hedayati Mohammad Hossein's contumacy. While the appeal court rejected La Torre's manleva claim based on his admitted lack of interest in the company's management, the Cassation court found the procedural record insufficient to confirm whether La Torre was properly summoned. The court decided to send the file back for acquisition of the original office records to determine if the contradiction was legally established before the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 cod. proc. civ.; Art. 1367 cod. civ.; Art. 159 cod. proc. civ.: When a power of attorney for cassation is physically attached to an act without explicit reference to the specific proceeding, it is deemed validly conferred for that proceeding unless the non-referability is absolutely evident, requiring interpretation in favor of the party conferring the act to preserve the effect of the deed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n . 1 0944 /20 21 r.g. propost o da: HEDAYATI MOHAMMAD HOSSEIN, rappresentato e difes o , giusta procur a speciale allegata a l ricorso , da ll’ Avv ocat o Mascia D’Antona, presso il cui studioelettivamente domicilia Firenze, al Viale Milton n. 27 . - r icorrent e - contro FALLIMENTO CENTRO COMERCIO ITALIA EUROPA S.R.L., in persona del curatore dott. Massimo Berni, rappresentatoedifeso, giusta procur a speciale allegataal controricorso,da ll’ Avvocat o Alessandro P oesio , presso il cui studio elettivamente in Firenze, Borgo Pintin. 80. - controricorrent e - e LA TORRE ANTONIO. - intimat o - avverso la sentenza, n.cron. 363/2021,della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEpubblicatail 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1446 del 2019:
i) accolse la domanda proposta dal Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l. ex art. 2476 cod. civ. e condannò Antonio La Torre al risarcimento, in suo favore, della somma di € 1.200.000,00 per mala gestio e violazione dei doveri di vigilanza; ii) condannò Hedayati Mohammad Hossein, chiamato in causa dal La Torre ed ivi rimasto contumace, a tenere indenne il menzionato convenuto in relazione alla condanna ricevuta nella misura del 50%, risultando la responsabilità per mala gestio ripartita tra i due in modo parit ario ; iii ) respinse la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal La Torre nei confronti dell’Hossein ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cod. civ., rilevando che il primo era amministratore e non si trovava, quindi, nella posizione di socio danneggiato.
2. Il gravame promosso dal La Torre contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2021, n. 363, resa nel contraddittorio con il Fallimento predetto e nella contumacia di Hedayati Mohammad Hossein. 2.1 In estrema sintesi, essa opinò che: i) «per quanto possa ritenersi verosimile che il La Torre sia stato effettivamente truffato dal co- amministratore Hossein, tale circostanza non vale ad esimere lo stesso da responsabilità nei confronti della massa creditoria. Infatti, lo stesso appellante ha ammesso di non essersi mai interessato della gestione e della amministrazione della società, il chè altro non dimostra se non la aperta violazione dei doveri di vigilanza e controllo che la sua carica gli imponevaex lege, anche in relazione all’operato del co-amministratore»; ii) «il fatto che il La Torre sia, in ipotesi, rimasto vittima della truffa realizzata dal co- amministratore non potrà rilevare nei confronti della massa dei creditori, ma potrà soltanto valere ai fini della rivalsa nei rapporti interni tra l’appellante e l’Hossein.
In tale contesto, infatti, il primo potrà rivalersi sul condebitore in ragione del diverso grado di responsabilità imputabile a quest’ultimo»; iii) «Per quanto poi attiene alla quantificazione del risarcimento, pari all’ammontare del passivo fallimentare, la Corte rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in caso di mancata tenuta delle scritture contabili ed in presenza, come nella fattispecie, di molteplici ulteriori inadempimenti diversi dalla semplice mancata tenuta della contabilità, può essere utilizzata la differenza tra l’attivo, inesistente ed il passivo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno»; iv) «Ai sensi dell’art. 1298 c.c., […], nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente.
Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nella sola misura del 50%, posto che l’accoglimento totale della stessa avrebbe comportato l’accertamento della omessa responsabilità in capo al La Torre. Viceversa, a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultimo per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c., sarebbe stato contraddittorio accogliere la domanda di manleva nella misura del 100%»; v) «…il La Torre non era un semplice socio, ma ricopriva la carica di amministratore del Centro Commercio Italia Europa s.r.l., con la conseguenza che egli non può quindi avvalersi del rimedio previsto in favore del socio danneggiato: il danno, infatti, è stato prodotto proprio dallo stesso La Torre, insieme al co-amministratore Hossein».
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Hedayati Mohammad Hossein, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, il Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod. proc. civ., all’Avv. Mascia D’Antona. Non ha svolto difese in questa sede il La Torre.3.1. La Sezione Sesta civile, sottosezione 1, di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 4/5 ottobre 2022, n. 28993, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della medesima Corte sulle questioni ad esse rimesse – e chiaramente influenti sulla decisione dell’appena descritta eccezione pregiudiziale del fallimento controricorrente – dall’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022, n. 6947, resa dalla menzionata Sesta sezione civile, sottosezione 3. 3.2.
Avvenuta la pubblicazione delle sentenze delle Sezioni Unite che hanno deciso le questioni suddette, è stata fissata una nuova adunanza camerale, in occasione della quale entrambe le parti costituite hanno depositato ulteriore memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Iformulati motivi denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli art. 137-140 c.p.c., nonché dell’art. 294 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). Inesistenza della notificazione al ricorrente già nel giudizio di primo grado e conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia.
Inesistenza della notifica dell’atto di citazione in appello per violazione delle norme in tema di notificazione. In ogni caso, nullità delle notificazioni ex art. 160 c.p.c. e conseguente nullità delle sentenze impugnate ex art. 161 c.p.c.. Richiesta di cassazione delle stesse con restituzione degli atti al primo giudice». Viene evidenziata la violazione di legge in cui sarebbero incorsi sia il giudice del primo grado che quello del gravame nelle rispettive dichiarazion i di contumacia dell’odierno ricorrente, avendo ritenuto erroneamente perfezionate le notifiche degli atti introduttivi dei lorogiudizi effettuate dal La Torre nei confronti dello Hedayati .
La corretta analisi delle relate avrebbe compiutamente dimostrato che parte chiamante non aveva rispettato il disposto degli art. 137 e ss. del codice di rito e, pertanto, il tribunale (prima) e la corte d’appello (poi) avrebbero dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei modi di legge prima di pregiudicare il diritto di difesa del menzionato ricorrente. Si assume che lenotificazioni degli atti introduttivi predetti siano inesistent i e quindi tamquam non esse n t , o comunque sia no nulleex art. 161 cod. proc. civ. (con nullità non sanat e dal raggiungimento dello scopo), sicché ledichiarazioni di contumacia del ricorrente si mostra no erronee, con conseguente nullità delle pronunce di entrambi i gradi di giudizio;
II) «Nullità della sentenza e del procedimento: richiesta di applicazione del combinato disposto degli art. 291 e 294 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 291 c.p.c.». Viene formulatarichiesta di rimessione in termini ai sensi del combinato disposto degli art. 153 e 294 cod. proc. civ., sul presupposto che entrambe le notifiche suddetta al ricorrente, oltre che nulle, sarebbero state comunque inidonee allo scopo in quanto, come noto alla difesa del La Torre sin dal giugno 2016 (data in cui lo stesso ebbe accesso al fascicolo penale per bancarotta), l’Hedayati era detenuto in Iran (come dichiarato dalla moglie di costui).
RITENUTO CHE 1.In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei formulati motivi, deve essere esaminata l’eccezione con cui il Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l. ha prospettatol’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, ex art. 365 cod. proc. civ., all’Avv. Mascia D’Antona. 1.1. Essa si rivela infondata. 1.2. Invero, detta procura, datata 31 marzo 2021 ed allegata al ricorso con foglio separato, reca il seguente tenore letterale: «Il sottoscritto Hedayati Mohammad Hossein, (…), dichiara di nominare quale difensore l’Avv.
Mascia D’Antona, del Foro di Firenze, conferendo alla stessa mandato per formulare l’invito di stipula alla negoziazione assistita di cui alla presente missiva e per gli effetti del d.l. n. 132/2014 ove ritenuto necessario; di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione (…); di nominare quale difensore l’Avv. Mascia D’Antona del Foro di Firenze, conferendo alla stessa mandato a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile avente ad oggetto l’azione di responsabilità degli amministratori intentata dal Fallimento della Centro Commercio Italia Europa ed estesa nei suoi confronti, con le forme ed i modi ritenuti da costei più opportuni, e ciò in ogni sua fase e grado, anche esecutiva, cautelare e di impugnazione (incluso il grado innanzi alla Suprema Corte di Cassazione), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di intervenire in causa, di transigere e conciliare, anche stragiudizialmente, la lite, di ricevere pagamenti e riscuotere somme, di prendere in consegna beni, di rilasciare quietanze e ricevute, di rinunziare agli atti ed all’azione, di eleggere domicilio e nominare domiciliatari, di nominare consulenti di parte, di richiedere o far richiedere visure, presso i pubblici registri, di deferire giuramenti e comunque di fare quant’altro occorrer possa per il miglio assolvimento dell’incarico, con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto (…)». 1.3.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenzedel 9 dicembre 2022, nn. 36057 e 36095, decidendo le questioni ad esse sottoposte dalle ordinanze interlocutorie rispettivamente n n . 6946 e 6947 del 2 marzo 2022, hanno affermato che «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa nonrisulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».1.3.1.
Le argomentazioni tutte rinvenibili nelle motivazion i di dett e pronuncia (cfr., in particolare, i loro §§ 11-14), cui qui può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp att. cod. proc. civ., consentono agevolmente di ritenere validamente conferita la procura suddetta, non risultando dalla stessa, in modo assolutamente certo, la non riferibilità all’odierno giudizio di cassazione.
2. Fermo quanto precede, le argomentazioni esposte a corredo dei formulati motivi di ricorso rendono necessaria l’acquisizione, presso il giudice a quo(Corte di appello di Firenze), dei fascicoli di ufficio di primo e secondo grado, al fine di verificare, in entrambe le fasi di merito, l’avvenuta valida instaurazione, o non, del contraddittorio, da parte del La Torre (in questa sede rimasto solo intimato), nei confronti dello Hedayati, ivi dichiarato contumace, con riguardo alla domanda di manleva da lui proposta contro quest’ultimo. 2.1. La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo, mandandosi alla Cancelleria di acquisire i fascicoli di ufficio predetti presso il giudice suddetto, PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicolidi ufficio di prim