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Ordinanza — n. 30549/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to failure to deposit certified copy of appealed judgment with the registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to deposit a certified copy of the notified judgment with the court registry. The appellant claimed the judgment was notified on March 20, 2019, but no proof of notification was submitted alongside the appeal. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 370, comma 3 c.p.c.: The appeal is improcedible if the certified copy of the notified judgment is not deposited with the court registry at the time of filing the appeal.

Parole chiave

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improcedibile ricorso deposito copia autentica relazione di notificazione cancelleria Corte procedura civile caso di garanzia bancaria opposizione al precetto esecutivo credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Art. 370, comma 3, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021
civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).
Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022
370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017
21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
Sez. 6 n. 15832 del 7.6.2021
Sez. 6-3, n. 11386 del 30.4.2019
Sez. 6-3, n. 17066 del 10.7.2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16294/2019 R.G. proposto da : ARTEMISIA IMMOBILIARE s.a.s., ROMANO EDOARDO, ROSSI ANGELA, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall'avvocato ARMANDO PROFILI (PRFRND69M01F839H) -ricorrenti- contro DO VALUE s.p.a. già DOBANK s.p.a. , nella qualità di mandataria di FINO 1 SECURISATION s.r.l. domiciliat a ex lege in ROMA, Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato MICHELE NAPPI (NPPMHL53T10F839C) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 955/2019 depositata il21.2.2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 20.7.2011 la s.a.s. Artemisia Immobiliare di Eduardo Romano, Eduardo Romano e Angela Rossi hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la s.p.a. Unicredit, società incorporante la Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., già Unicredit Corporate Bank s.p.a., per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti, quali fideiussori della società estinta Artemisia Trading s.r.l., della quale erano stati anche soci e amministratori, per l’importo complessivo di € 1.210.876,18, oltre interessi e spese.

Gli opponenti hanno sostenuto: che i contratti di conto corrente con Artemisia Trading non erano stati redatti in forma scritta ed erano quindi nulli; che erano stati applicati tassi ultra-soglia, commissioni di massimo scoperto sulla massima esposizione del trimestre e non sulla somma messa a disposizione, spese e valute non contrattate e la capitalizzazione trimestrale in violazione del divieto di anatocismo; che la Banca aveva applicato il sistema di ammortamento alla francese nel calcolo di interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento n.17941, nullo anche per il mancato perseguimento dello scopo del contratto; che la Banca non aveva prodotto gli estratti conto, ma solo il saldo finale; che la Banca aveva indotto la società a concludere contratti di finanza derivata, cagionandole un danno.

Dopo la costituzione di Unicredit, che ha chiesto il rigetto dell’opposizione e delle domande di controparte, espletata la procedura di mediazione, si è costituita in giudizio Unicredit Credit Management Bank s.p.a., nuova denominazione di UGC Banca s.p.a., mandataria di Unicredit per la gestione dei crediti anomali. Con sentenza dell’8.1.2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale degli opponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado la s.a.s. Artemisia Immobiliare di Eduardo Romano, Eduardo Romano e Angela Rossi hanno proposto appello, a cui ha resistito Dobank, già Unicredit Credit Management Bank s.p.a., mandataria di Fino I Securisations s.r.l. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.2.2019 ha respinto il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. La Corte di appello:

a) ha dichiarato inammissibile ex art.345 cod.proc.civ. il motivo di appello basato sulla qualità di Artemisia Immobiliaria di cessionaria dei crediti in forza di una scrittura dell’11.11.2010 non prodotta in primo grado;

b) ha ritenuto pure inammissibile per genericità il gravame relativo alla domanda di nullità del contratto di garanzia;

c) ha ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza e specificità rispetto al decisum di primo grado il motivo dedicato alla qualificazione operata dal Tribunale dei contratti di fideiussione come contratti autonomi di garanzia;

d) ha sostenuto che il garante autonomo poteva far valere solo eccezioni di nullità del contratto principale per violazione di norme imperative o illiceità della causa, traendone le conseguenze relativamente alle varie doglianze degli appellanti;

e) ha escluso che i garanti potessero far valere la nullità del contratto per vizio di forma;

f) ha escluso la sussistenza della prova di pattuizione di tassi usurari per la genericità delle deduzioni dei ricorrenti e per la non sanzionabilità della c.d. «usura sopravvenuta», superando la diversa ragione esposta dal Tribunale (fondata sull’onere della prova e sulla mancata produzione dei decreti ministeriali che fissavano le soglie).

3. Avverso la predetta sentenza del 21.2.2019, dichiarata notificata in data 20.3.2019 a mezzo p.e.c., con atto notificato il 20.5.2019 hanno proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Artemisia Immobiliare di Eduardo Romano, Eduardo Romano e Angela Rossi, svolgendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i suoi motivi di appello n.3 e n.8, con error in iudicando e error in procedendo , violazione e falsa applicazione dell’art.99 cod.proc.civ., e dell’art.2697 cod.civ., travisamento della struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, carenza istruttoria, erronea motivazione, omessa c onsiderazione punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996, violazione del principio (della corrispondenza: si presume) fra chiesto e pronunciato e dei principi in materia di prova, rilevabilità d’ufficio delle nullità, omesso esercizio dei poteri istruttori, travisamento. 3.2.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato i vizi oggetto dei motivi n.4 e 5 dell’atto di appello, violazione dell’art.345 c.cp., error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt.117, commi 1 e 3 e 127, comma 2, TUB, come riformulato dal d.lgs.104/2010, della rilevabilità d’ufficio delle nullità, degli artt.1283 e 1284 cod.civ., dell’art.1419 e ss. cod.civ., della legge 108 del 1996, nonché violazione del principio (della corrispondenza: si presume) fra chiesto e pronunciato omessa pronuncia, omessa c onsiderazione punto decisivo della controversia, carente o omessa istruttoria, difetto di motivazione. 3.3.

Con atto notificato il 24.6.2019 ha proposto controricorso Dobank nella qualità di mandataria di Fino 1 Securisations s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. 3.4. Per la parte controricorrente , divenuta nel frattempo doValue s.p.a., sempre quale mandataria di Fino1 Securisations s.r.l., si è costituito un nuovo difensore. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il ricorso è improcedibile. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

5. La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli è stata pubblicata il 21.2.2019. La ricorrente dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 20.3.2019 ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge. Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).

6. Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data (21.2.2019) della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita, spirati il 23.4.2019, essendo festivo lunedì 22.4.2019 (cfr: Sez. 6 n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6- 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUU 21349/2022).

7. Per i motivi esposti occorre dichiarare improcedibile il ricorso e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que