Italian Court dismisses appeal due to withdrawal, noting no double contribution applies to subsequent withdrawals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew their appeal. Mario Scialoja had previously lost a data access lawsuit against ING Bank NV regarding personal data processing. Although the appellant initially withdrew the appeal in 2021, they later formally renounced the ongoing cassation request, leading the court to terminate the case without ordering the payment of the additional unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: The extinguishment of proceedings due to withdrawal does not trigger the double contribution penalty, which applies only to the initial inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8368/2021 R.G. proposto da : SCIALOJA MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILARDO NICOLA (FLRNCL74T13L063Z) -ricorrente- contro ING BANK NV, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati POLACCHINI PAOLA (PLCPLA65B61A182Z), CORSI ROBERTA (CRSRRT66A69H501R) -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 1417/2021 depositata il16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. ………………………… Rilevato che: -il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1417/2021, pubblicata il 16/2021, ha respinto la domanda di Mario Scialoja nei confronti della convenuta Ing Bank N.V. volta a sentire accertare l’inadempimento della stessa all’obbligo di riscontrare l’istanza di accesso ai dati personali inoltratagli nel 2019, rilevando che l’attore non aveva assolto all’onere della prova su di lui gravante, considerata la contestazione della legittimazione passiva, di dimostrare che la Ing Bank fosse titolare o responsabile del trattamento dei dati personali del ricorrente; -avverso la suddetta pronuncia Mario Scialoja ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29/3/2021, affidato a tre motivi, nei confronti di Ing.Bank N.V. (che ha depositato procura speciale); -in data 6/9/23, prima dell’adunanza camerale del 27 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso (rinuncia datata 4/5/2021, sottoscritta dalla parte e dal difensore, in cui si dà atto che la rinuncia consegue ad accordo transattivo tra le parti);
Ritenuto che: -in via preliminare, preso atto della rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c.; -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;
Cass.25485/2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 d̀ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso