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Decreto — n. 30541/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 30541/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Alphabet S.c.r.l. withdrew the lawsuit against Prima s.r.l., and the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without requiring a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal Italian civil litigation abbandono del procedimento condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. R.G. 1475/2023 proposto da: Alphabet S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato Oberdan Tommaso Scozzafava ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via Flaminia n. 670; - ricorrente– contro Prima s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato Italo Sciscione e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3529/2022 della Corte di Appello di Milano del 9.11.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2 novembre 2023