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Ordinanza — n. 30509/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit authentic copy of appellate judgment with notification report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30509/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to deposit the authentic copy of the appellate judgment alongside the notification report. Although the applicant claimed the judgment was notified on June 13, 2019, no supporting documentation was submitted to the registry. The court ruled that the notification occurred outside the statutory sixty-day window following the judgment's publication, rendering the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 370, comma 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the authentic copy of the contested decision is not deposited with the notification report, as this requirement is essential for verifying the timing of service.

Parole chiave

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inadmissibility appeal notification report deposit authentic copy judgment sixty day period procedural impossibility sistema bancario documenti bancari sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Art. 370, comma 3, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021
civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).
Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022
370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017
21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).
Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021
Sez. 6-3, n. 11386 del 30.4.2019
Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013
11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21296/2019 R.G. proposto da: STUDIO ROLFO MACAGNO INES s.a.s., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato RODOLFO PAMPALONI (PMPRLF62H25L219B) -ricorrente- contro UNICREDIT s.p.a., elettivamente domiciliat a in Roma Via Carlo Mirabello 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI (QNTLNS57B04A577S) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLETTAPARIGI (PRGNLT52E66L219Y) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 182/2019 depositata il30.1. 2019. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 9.1.2015 la società Studio Rolfo Macagno Ines s.a.s. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino Unicredit s.p.a., esponendo di aver con essa intrattenuto un rapporto di conto corrente, acceso nel 2005, e vari rapporti collegati di apertura di credito e lamentando l’applicazione da parte della Banca di interessi, remunerazioni, commissioni illegittimi e mai pattuiti, nonché interessi passivi ultra legali, commissioni di massimo scoperto non pattuite per iscritto, che avevano determinato il superamento del tasso soglia, nonché indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Di conseguenza la Studio Rolfo Macagno ha chiesto l’accertamento e la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla Banca. Si è costituita in giudizio Unicredit, resistendo alle domande di controparte. Il Tribunale di Torino con sentenza del 29.3.2017 ha respinto le domande della parte attrice, con aggravio di spese.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la società Studio Rolfo Macagno, a cui ha resistito la Banca appellata. La Corte di appello di Torino con sentenza del 30.1.2019 ha respinto il gravame, con l’aggravio delle spese del grado. La Corte di appello ha ritenuto che l’appello non potesse essere delibato e dovesse essere rigettato per il mancato deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante, le cui richieste, compresa quella di consulenza tecnica, presupponevano la disponibilità di tale documentazione, poiché nonostante quanto dichiarato in atto di appello (a pag.27) il doc.1 (e cioè il fascicolo di primo grado) non era stato prodotto, come risultava dagli allegati alla costituzione telematica avvenuta in data 20.7.2017.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 13.6.2019, con atto notificato l’11.7.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Studio Rolfo Macagno svolgendo unico motivo. 3.1. Con il motivo di ricorso la ricorrente Studio Rolfo Macagno denuncia violazione o falsa applicazione delle norme in materia di fascicolo di parte e di scomparsa della tradizionale distinzione fra fascicolo di ufficio e fascicolo di parte e trasmissione dei fascicoli dei precedenti gradi del giudizio, con omessa o errata applicazione del combinato disposto degli arttt.169, 347, comma 3, cod.proc.civ. e 72 e 123 bis disp. att. cod.proc.civ. e 16 d.p.r. 123/2001.

La ricorrente contesta l’interpretazione delle regole del processo telematico e lamenta comunque una errata lettura del fascicolo telematico, sia nella parte relativa agli eventi registrati, sia per omessa visione del fascicolo di parte contenente gli estratti in questione. La ricorrente evidenzia che gli estratti conto erano allegati alla memoria ex art.183, comma 6, n.2 depositata il 25.9.2015 e il fascicolo di primo grado era stato allegato alla costituzione in appello il 20.7.2017 e riallegato, come risultava dall’elenco eventi in data 4.8.2017.

Inoltre una parte dei documenti era stata prodotta anche in cartaceo e il fascicolo attoreo di primo grado non risultava ritirato. La ricorrente osserva inoltre che, al di là della riallegazione telematica, i documenti erano comunque visibili al Giudice di appello perché contenuti nel fascicolo di ufficio di primo grado o meglio nel fascicolo telematico tourt court. Secondo il ricorrente infatti il processo telematico aveva superato la reversibilità della produzioni documentali che restano definitivamente acquisite al fascicolo d’ufficio. 3.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex art.360, n.,5, cod.proc.civ. omesso esame di tutti i documenti allegati da cui risultava il suo credito (estratti conto e perizia, soprattutto di quella proposta con l’atto di appello). 3.3. Con atto notificato il 20.9.2019 ha proposto controricorso Unicredit, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Il ricorso appare improcedibile.

5. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d'inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d'ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez.un. n. 8776 del 30.3.2021).

6. La sentenza impugnata della Corte di appello di Torino è stata pubblicata il 30.1.2019. La ricorrente e la controricorrente dichiarano il provvedimento impugnato è stato notificato in data 13.6.2019, ma non è stata depositata la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge. Pertanto, il ricorso appare improcedibile per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017).

7. Il ricorso non supera neppure la c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione dell’11.7.2019 non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data (30.1.2019) della pubblicazione della sentenza, prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita, che spiravano il 31.3.2019, domenica, con proroga ex lege al 1.4.2019 (Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6- 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUU 21349/2022).

8. Per i motivi esposti occorre dichiarare improcedibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi , 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma