Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to submit notification report with judgment copy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report alongside the authentic copy of the contested judgment. Although the appellant claimed receipt of the judgment, they only deposited the document without the mandatory report, a procedural defect that also affected the incidental counter-appeal. The court ruled that once a party declares receipt of a judgment, they are bound by that declaration and cannot cure the omission by submitting the report late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 371, comma 3 c.p.c.: The declaration of receipt of a contested judgment binds the appellant to submit the notification report with the authentic copy; failure to do so renders the appeal inadmissible, and late submission cannot remedy the defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1389-2022proposto da: PIANEGONDA FRANCO, rappresentato e difes o da ll ’ A vvocat o NICOLA ALBERTIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro 4B COMPANY S.R.L., rappresentata e difes a da gli Avvocat i LAURA PALLINI e AURELIO RICHICHI per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché FALLIMENTO DELLA MAISON F.P. S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA n. 2639/2021della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2 7 / 9 /2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA 1.1. Franco Pianegonda, con ricorso notificato il 28/12/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe, Ric. 2022n.1389 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 depositata il 18/10/2021 e dichiaratamente notificata gli il 29/10/2021. 1.2. La 4B Company s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 7/2/2022, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale. 1.3. Il Fallimento della Maison FP s.r.l. è rimasto intimato. 1.4. Le parti hanno depositato memorie. 1.5. La controricorrente, in particolare, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata. 1.6.
Il ricorrente, in data 12/9/2023, ha provveduto al deposito della relazione di notificazionedella sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. La Corte ritiene che il ricorso principale, al pari di quello incidentale, debba essere dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2°, n. 2 c.p.c. 1.2. Ilricorrente principale , infatti, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata, depositata in data 18/10/2021, gli è stata notificata in data 29/10/2021, si è limitat o , tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità ma non anche la relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione della controricorrente, la quale, dal suo canto, avendo lo stesso onere (artt. 371, comma 3°, e 369 c.p.c.) , è caduta, come ricorre nte incidentale, nell’analoga violazione. 1.3.
Ed è, in effetti, n oto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta di notifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017 ), Ric. 2022n.1389 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica della sentenza priva, però , della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione (come nel caso in esame) neppure la parte controricorrente ( Cass. n. 19695 del 2019;
Cass. SU n. 10648 del 2017). 1.4. Il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazione solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al terminedi cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. ( Cass. n. 11386 del 2019).Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 18/10/2021mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato solo il 28 / 12 /20 21 : ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. 1.5.
In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento Ric. 2022n.1389 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 della sua osservanza. 1.6.
Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso (che non ricorre, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi (parimenti insussistente: tant’è che lo stesso ricorrente l’ha dedotto né, del resto, ha contestato l’eccezione d’improcedibilità della controricorrente, limitandosi a depositare, il 12/9/2023, e cioè, come si vedrà di qui a poco, tardivamente, la relata di notifica mancante) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). 1.7.
Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno affermato che: - la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” Ric. 2022n.1389 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo p.e.c. ), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai (come in precedenza osservato) tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; - nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione d’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. (solo) quando (ma, come detto, non è il caso in esame) l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c. ), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3°, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass.
SU n. 21349 del 2022).
2. L’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale induce all’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2022n.1389 - Sez. 1 - CC del 2 7 settembre 20 2 3 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto