Court transfers antitrust-related guarantee nullity case from Florence to Rome specialized chamber under D.Lgs. 168/2003 rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the Florence specialized chamber incompetent and transferred the case to the Rome specialized chamber. The plaintiffs sought to nullify guarantees based on antitrust violations, while the defendant contested the jurisdictional transfer. The court ruled that the specific contract schema involved in the antitrust violation falls under the jurisdiction of the Rome chamber per D.Lgs. 168/2003.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.c.; D.Lgs. 168/2003: When a specialized court finds itself incompetent regarding a matter of corporate law involving antitrust violations, it must transfer jurisdiction to the specialized court designated by the relevant decree for the specific district.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 19645/2022 R.G. in causa vertente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze: TRA ROBERTO MORO, CLAUDIO ESMA E VALTER SECCATICCI ATTORI E BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CONVENUTA a seguito diORDINANZA di TRIBUNALE DELLE IMPRESE FIRENZE n. 2350/2022depositata il 12/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Con atto di citazione ritualmente notificato , Roberto Moro, Claudio Esma e Valter Seccaticci, sulla premessa di essersi costituiti fideiussori di G.M.C. s.r.l. in data 17 giugno 2016, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena , la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo dichiarar si la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e, in subordine, hanno chiesto accertarsi la violazione degli articoli 117, 117 bis Tub , con riferimento al contratto di conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale.
Costituendosi in giudizio la Banca ha contestato le richieste degli attori chiedendone il rigetto. 2. ― Nella prima udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Siena, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita e, con ordinanza del 26 novembre 2019, ha dichiarato la competenza del Tribunale delle imprese di Firenze ex articolo 33 della legge 287/1990, trattandosi di controversia avente ad oggetto la domanda di nullità e/o di risarcimento del danno conseguente alla violazione della normativa antitrust. 3.
― Con atto di citazione tempestivamente notificato gli attori hanno riassunto il giudizio innanzi alla Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Firenze. 4. ― I l Tribunale di Firenze ha chiesto regolamento d’ufficio , ai sensi dell’articolo 45 c.p.c.. 5. ― Il Tribunale di Firenze ha ritenuto sussistente il difetto di competenza della Sezione Specializzata adìta per essere competente quella di Roma, versandosi nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1 ter, d.lgs. 168/2003 (così come modificato dal d.lgs. 3/2017) con la conseguente attrazione della competenza in favore della Sezione specializzata in materia di imprese di Roma. 6.
― Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ha depositato memoria. RITENUTO CHE 7. ― Va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa. Ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50, è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
Nel caso di specie, la causa inerisce principalmente alla nullità della fideiussione, in quanto riproducente uno schema contrattuale (quello predisposto dall'ABI) contenente disposizioni in contrasto con i principi della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990: essa è perciò di competenza della sezione specializzata in materia di impresa individuata in applicazione dell'articolo 18, comma l, lett.
b) del d. lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, che fissa la competenza presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma «per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata)». 8. ― È dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. PER QUESTI MOTIVI dichiara la competenza del Tribunale di Roma, S ezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale la cau